Decreto Ministeriale 4 febbraio 1984 (in Gazz. Uff., 9 febbraio, n. 40).
Modificazioni all'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Preambolo
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanità e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro ed in particolare l'art. 2;
Ritenuto che al momento applicativo del decreto 23 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1982, n. 356), riguardante l'«Autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro», sono insorte difficoltà operative nelle procedure tecnico-amministrative riguardo all'esercizio delle attività omologative previste nell'art. 1, capoversi 1 e 3, del citato decreto 23 dicembre 1982;
Visto il decreto 23 febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1983, n. 104), riguardante le «Modificazioni ai contingenti del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e alle unità sanitarie locali;
Considerato che da parte di alcune unità sanitarie locali è stata segnalata la impossibilità a garantire l'esercizio delle attività omologative sunnominate;
Considerato necessario garantire l'uniformità operativa sull'intero territorio nazionale;
Considerato che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è in condizione di garantire lo svolgimento dell'attività omologativa sopracitata;
Ritenuto necessario modificare il predetto decreto 23 dicembre 1982, al fine di assicurare l'attività omologativa per le summenzionate materie;
Sentito il Comitato interministeriale di coordinamento, istituito con decreto interministeriale 29 aprile 1983 (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1983, n. 160);
Decretano:
Articolo 1
A partire dal 16 febbraio 1984 l'ISPESL esercita le seguenti attività omologative secondo la normativa a fianco delle stesse indicata:
esame progetto, per gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico, ai fini del rilascio della licenza d'impianto (art. 2, secondo comma, della legge n. 1415/42) e collaudo dell'impianto per il rilascio della licenza di esercizio (art. 2, terzo comma, della legge n. 1415/42);
esame progetto per i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sottopressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, ai fini della rispondenza alle norme del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 ed accertamento della conformità dell'impianto al progetto approvato (art. 22, primo e secondo comma, decreto ministeriale 1° dicembre 1975).
Articolo 2
Restano di competenza delle U.S.L.:
le ispezioni successive per l'accertamento di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento per gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico (art. 3 della legge n. 1415/42);
le verifiche periodiche dello stato d'efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica (art. 22, terzo comma, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975).
L'ISPESL, per le operazioni di cui sopra, invia alle U.S.L. competenti per territorio l'opportuna documentazione, contenente le caratteristiche degli impianti e gli esiti degli accertamenti eseguiti in base all'art. 1 del presente decreto.
Restano di competenza dell'ISPESL le ispezioni straordinarie di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.