Legge 24 aprile 1998, n. 128 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 7 maggio, n. 104). |
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997) (1) (2) (3) (4). |
(1) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(2) Tutti i riferimenti al d.l. 30 giugno 1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n. 95, contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni contenute nel d.lg. 8 luglio 1999, n. 270 di abrogazione.
(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
(4) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Articolo 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza (1).
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.
(1) Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi art. 45, l. 17 maggio 1999, n. 144.
Articolo 2
Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 3
Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge il comma 3-ter all'art. 10, d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092.
Articolo 4
Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai princìpi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell'articolo 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
Articolo 5
Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
Articolo 6
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa.
1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
Articolo 7
Oneri relativi a prestazioni e controlli.
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria.
Articolo 8
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) (1).
(1) Vedi d.lg. 26 agosto 1998, n. 346.
Articolo 9
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CEE n.
793/93 del Consiglio. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonché per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.
2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.
Articolo 10
Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
Articolo 11
Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture.
1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.
2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Articolo 12
Marcatura CE.
1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.
3. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 5 dell'art. 7, d.lg. 12 novembre 1996, n. 615.
Articolo 13
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. (Omissis) (6).
7. (Omissis) (7).
8. (Omissis) (8).
9. (Omissis) (9).
10. (Omissis) (10).
11. (Omissis) (11).
12. (Omissis) (12).
13. (Omissis) (13).
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, l. 9 marzo 1989, n. 86.
(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2, l. 9 marzo 1989, n. 86.
(3) Modifica il comma 3 dell'art. 2, l. 9 marzo 1989, n. 86.
(4) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 7, l. 9 marzo 1989, n. 86.
(5) Sostituisce il comma 2 dell'art. 9, l. 9 marzo 1989, n. 86.
(6) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 9, l. 9 marzo 1989, n. 86.
(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 10, l. 9 marzo 1989, n. 86.
(8) Aggiunge la lett. b-bis) al comma 2 dell'art. 10, l. 9 marzo 1989, n. 86.
(9) Sostituisce il comma 2 dell'art. 58, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
(10) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 58, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
(11) Modifica il comma 4 dell'art. 58, l. 6 febbraio 1996, n. 52.
(12) Abroga l'art. 9, l. 16 aprile 1987, n. 183.
(13) Abroga l'art. 10, l. l6 aprile 1987, n. 183.
Articolo 14
Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, l. 29 dicembre 2000, n. 422.
Articolo 15
Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2).
(1) Modifica l'art. 2, comma 2, lett. d), d.l. 24 giugno 1994, n. 408, conv. in l. 3 agosto 1994, n. 483.
(2) Modifica l'art. 2, comma 2, lett. e), d.l. 24 giugno 1994, n. 408, conv. in l. 3 agosto 1994, n. 483.
Articolo 16
Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2)
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. (Omissis) (3).
5. (Omissis) (4).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, l. 27 marzo 1992, n. 257.
(2) Sostituisce l'art. 3, l. 27 marzo 1992, n. 257.
(3) Sostituisce la lett. a) del comma 1 dell'art. 31, d.lg. 15 agosto 1991, n. 277.
(4) Abroga il comma 2 dell'art. 31, d.lg. 15 agosto 1991, n. 277.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO
Articolo 17
Tutela delle acque dall'inquinamento.
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 10, assicurando:
a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonché all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;
b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potrà avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;
c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non può derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;
d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.
3. (Omissis) (1).
(1) Abroga i commi 1 e 2 dell'art. 39, l. 22 febbraio 1994, n. 146.
Articolo 18
Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;
b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;
c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per l'agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;
d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;
e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.
Articolo 19
Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante.
1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;
b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purché siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;
c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;
d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.
Articolo 20
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;
b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.
Articolo 21
Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.
1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. (Omissis) (1).
(1) Modifica la lett. b) del comma 3 dell'art. 31, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22.
Articolo 22
Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.
1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine «straniero» è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.
2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) (2)
4. (Omissis) (3).
5. (Omissis) (4).
6. (Omissis) (5).
7. (Omissis) (6).
8. (Omissis) (7).
9. (Omissis) (8).
10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.
11. (Omissis) (9).
12. (Omissis) (10).
13. (Omissis) (11).
14. (Omissis) (12).
15. (Omissis) (13).
16. (Omissis) (14).
17. (Omissis) (15).
18. (Omissis) (16).
19. (Omissis) (17)
20. (Omissis) (18).
(1) Modifica il primo comma dell'art. 737, c.nav.
(2) Sostituisce l'art. 751, c.nav.
(3) Sostituisce l'art. 752, c.nav.
(4) Modifica il primo comma dell'art. 758, c.nav.
(5) Modifica il primo comma, lettera d), ed aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) all'art. 762, c.nav.
(6) Modifica il secondo comma dell'art. 777, c.nav.
(7) Modifica il primo ed il secondo comma dell'art. 798, c.nav.
(8) Aggiunge un comma in coda all'art. 788, c.nav.
(9) Aggiunge un comma in coda all'art. 800, c.nav.
(10) Aggiunge un comma in coda all'art. 805, c.nav.
(11) Abroga l'art. 15, l. 22 febbraio 1994, n. 146.
(12) Modifica il primo comma dell'art. 848, c.nav.
(13) Sostituisce la lett. d) del secondo comma dell'art. 159, r.d. 11 gennaio 1925, n. 356.
(14) Modifica il primo comma dell'art. 3, l. 8 febbraio 1934, n. 331.
(15) Modifica il secondo comma dell'art. 27, l. 8 febbraio 1934, n. 331.
(16) Modifica il n.1 dell'art. 13, d.p.r. 1º settembre 1967, n. 1411.
(17) Aggiunge un comma in coda all'art. 30, d.p.r. 1º settembre 1967, n. 1411.
(18) Abroga l'art. 4, d.p.r. 5 agosto 1988, n. 404.
Articolo 23
Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonché delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;
b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera a) ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;
c) assicurare all'organismo di cui alla lettera b) indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;
d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera b) ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;
e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;
f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;
g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;
h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonché alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.
2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera b), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.
Articolo 24
Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.
1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1- septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera c);
e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;
f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonché l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);
h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;
l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;
m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.
Articolo 25
Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;
b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione (1).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.
4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.
5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.
6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.
(1) Comma così sostituito dall'art. 13, l. 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 26
Disposizioni sulla Farmacopea europea.
1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.
Articolo 27
Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione.
1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (1)
b) (Omissis) (2).
(1) Sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 5, d.lg. 25 gennaio 1992, n. 107.
(2) Aggiunge una voce all'allegato II al d.lg. 25 gennaio 1992, n. 107.
Articolo 28
Etichettatura dei prodotti cosmetici.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 2 dell'art. 8, l. 11 ottobre 1986, n. 713.
Articolo 29
Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega.
1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.
3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.
4. Salva l'applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.
5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;
b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;
d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonché l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.
Articolo 30
Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega.
1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;
b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonché le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.
2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Articolo 31
Emissione di segnali televisivi.
1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla radiodiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;
b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;
c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;
d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato;
e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione.
Articolo 32
Ascensori.
1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti princìpi generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;
b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;
c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonché delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;
e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonché su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;
f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;
g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.
Articolo 33
Imprese finanziarie: criteri di delega.
1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.
2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;
b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.
Articolo 34
Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Modifica la lett. a) del comma 1 dell'art. 1, l. 26 settembre 1986, n. 599.
(2) Abroga l'art. 12, d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Articolo 35
Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega.
1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;
b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;
c) demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.
Articolo 36
Norme per il mercato dell'energia elettrica.
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;
b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;
d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali;
e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2;
f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;
g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.
Articolo 37
Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Modifica l'art. 16, comma 1, lettera q), d.lg. 17 marzo 1995, n. 194.
(2) Aggiunge un comma dopo il quinto all'art. 20, d.lg. 17 marzo 1995, n. 194.
Articolo 38
Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i princìpi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996 (1).
(1) Vedi d.lg. 16 luglio 1998, n. 285.
Articolo 39
Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;
b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;
c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunità europea e gli Stati membri;
d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.
2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;
b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente.
Articolo 40
Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo.
1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:
a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;
b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;
c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU;
d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;
e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;
f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato;
f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato (1).
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e provincie autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:
a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza.
4. La zona di operatività al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori è individuata nell'intero territorio nazionale. (4)
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.
6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria.
7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97 (2).
8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97. Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7 (3).
9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.
(1) Lettera aggiunta dall'art. 16, l. 5 febbraio 1999, n. 25.
(2) Comma così sostituito dall'art. 16, l. 5 febbraio 1999, n. 25 e poi così modificato dall'art. 2, l. 27 marzo 2001, n. 122.
(3) Comma così modificato dall'art. 16, l. 5 febbraio 1999, n. 25.
(4) Comma sostituito dall'art. 38, l. 1° marzo 2002, n. 39.
Articolo 41
Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonché una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;
c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità;
d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);
e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;
f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale;
g) prevedere l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti.
2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.
Articolo 42
Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai princìpi comunitari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;
b) riconoscere validità alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea;
c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilità, prevedendo anche procedure di valutazione della conformità in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali (1).
(1) Vedi d.lg. 22 maggio 1999, n. 251.
Articolo 43
Tutela giuridica delle banche di dati.
1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;
b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;
d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.
Articolo 44
Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali.
1. Per l'attuazione della direttiva 996/ 70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.
Articolo 45
Prodotti tessili.
1. Per l'attuazione della direttiva 996/ 74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.
Articolo 46
Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali.
1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto 12 settembre 1959 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.
2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano «norme» ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.
Articolo 47
Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Modifica il secondo comma dell'art. 4, d.p.r. 23 agosto 1982, n. 903.
(2) Modifica il comma 3 dell'art. 4, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 78.
Articolo 48
Prodotti alimentari.
1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.
2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.
3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.
Articolo 49
Paste farcite con carne.
1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.
Articolo 50
Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;
c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;
d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai princìpi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.
Articolo 51
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega.
1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai princìpi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.
2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.
Articolo 52
Disposizioni sul miele.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Sostituisce il secondo comma dell'art. 3, l. 12 ottobre 1982, n. 753.
(2) Sostituisce il quinto comma dell'art. 3, l. 12 ottobre 1982, n. 753.
(3) Abroga la lett. c) del comma 2 dell'art. 6, l. 12 ottobre 1982, n. 753.
(4) Modifica l'art. 7, l. 12 ottobre 1982, n. 753.
Articolo 53
Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità.
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1º agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)».
8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo (1).
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 125, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 14, l. 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 54
Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie.
1. (Omissis) (1).
(1) Abroga il comma 1 dell'art. 1-bis, d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n. 95.
Articolo 55
Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
1. In attuazione della direttiva 90/667/ CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4).
(1) Modifica il n. 1 del comma 1 dell'art. 2, d.lg. 14 dicembre 1992, n. 508.
(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 17, d.lg. 14 dicembre 1992, n. 508.
(3) Sostituisce il comma 4 dell'art. 17, d.lg. 14 dicembre 1992, n. 508.
(4) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, d.lg. 14 dicembre 1992, n. 508.
Articolo 56
Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.
1. (Omissis) (1).
2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovrà prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
(1) Aggiunge l'art. 13-bis, d.lg. 30 gennaio 1993, n. 28.
Articolo 57
Modifica della legge comunitaria 1991.
1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.
2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.
Allegato 1
ALLEGATO A
(ARTICOLO 1, COMMA 1)
91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.
93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.
93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.
93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.
94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.
94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.
94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.
94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.
94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.
95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.
95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.
95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.
95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.
95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.
96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze «Beta-agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.
96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.
96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.
96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.
96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).
96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.
96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.
97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.
97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
Allegato 2
ALLEGATO B
(ARTICOLO 1, COMMA 3)
93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.
93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.
93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.
94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.
94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.
94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.
94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.
95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.
95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.
95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze «Beta-agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.
96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.
96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.
96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.
97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
Allegato 3
ALLEGATO C
(ARTICOLO 5)
94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Identico.
95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.
95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.
96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.
96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.
96/98/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo.
97/15/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.
97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.
Allegato 4
ALLEGATO D
(ARTICOLO 6)
93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.
93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.
94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.
94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.
94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.
95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.
95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.
95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.
95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).
95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
95/491/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.
95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.
95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.
96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.
96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.
96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.
96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.
96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.
96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.
96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).
96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.
96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.
96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.
96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.
96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.
96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.
96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.
96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.
96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.
96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
97/17/CE: direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico.
97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici.
97/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/20/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.
97/26/CE: direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.
97/28/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/29/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/30/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/31/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/32/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/37/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile.
97/38/CE: direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio.
97/39/CE: 21ª direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore.
97/45/CE: direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio.
97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Allegato 5
ALLEGATO E
(ARTICOLO 4)
SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE
Sentenze oggetto
1. Sentenza:
1º giugno 1995 (Causa 40/93).
Oggetto:
Violazione articolo 1 della direttiva 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attività di dentista).
2. Sentenza:
29 febbraio 1996 (Causa 307/94).
Oggetto:
Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva 85/432/CEE concernente talune attività nel settore farmaceutico.
|