Decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169 (in Gazz. Uff., 2 maggio, n. 119). |
Attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione. |
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
L'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 1º luglio 1982 (1).
Fino al 30 giugno 1982 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalità di finanziamento dell'ulteriore attività da svolgere nonché le funzioni di competenza statale di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quelle di contenimento del consumo energetico negli edifici civili e di controllo termico ai fini dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.
In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 giugno 1982 non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, il personale dell'ANCC e dell'ENPI nonché il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche nonché quello addetto ai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è comandato, a decorrere dal 1º luglio 1982 e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, ad una delle unità sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio presso il quale presta servizio, ovvero se in servizio presso gli uffici delle direzioni generali e di Roma ed abbia presentato domanda di comando ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) all'atto della sua costituzione, nonché, in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attività di cui al comma precedente (1).
I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 30 novembre 1982, in base alle disposizioni di cui all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto applicabili, e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione (1).
Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (1).
(1) I termini di cui al presente comma sono stati prorogati dall'art. 1, d.l. 22 gennaio 1982, n. 10, conv. in l. 23 marzo 1982, n. 87.
Articolo 1/bis
Il termine di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, è prorogato fino al 31 luglio 1982 (1).
(1) Termine prorogato dall'art. 1, d.l. 22 gennaio 1982, n. 10, conv. in l. 23 marzo 1982, n. 87.
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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