Decreto Ministeriale 23 dicembre 1982 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 356).
Autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Preambolo Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della sanitā e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la previdenza e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unitā sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed, in particolare, l'art. 2;
Ritenuto, in relazione al numero e dislocazione degli impianti interessati e alla natura degli interventi, di autorizzare le unitā sanitarie locali all'esercizio di alcune attivitā omologative giā svolte dai soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., concernenti il primo impianto di ascensori e montacarichi, e il primo impianto di installazioni e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, e degli impianti di messa a terra e il primo o nuovo impianto di generatori di calore;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 con il quale sono state individuate le funzioni omologative di competenza dell'I.S.P.E.S.L, giā svolte dai soppressi E.N.P.I. ed A.N.C.C.;
Ritenuti, a tali fini, idonei i presidi e servizi multizonali di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, fino all'istituzione degli stessi, gli analoghi servizi alle unitā sanitarie locali individuati dalle regioni;Considerato che, nella individuazione dei dipartimenti periferici dell'I.S.P.E.S.L. e nell'assegnazione del personale dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C. all'I.S.P.E.S.L. e alle unitā sanitarie locali, si č tenuto conto dell'attribuzione alle unitā sanitarie locali delle predette attivitā omologative;
Ritenuto di fissare al 1° gennaio 1983 l'inizio dell'esercizio delle attivitā stesse;
Decretano:
Articolo 1 A partire dal 1° gennaio 1983 le unitā sanitarie locali esercitano, in nome e per conto dell'I.S.P.E.S.L., le attivitā omologative previste per i seguenti impianti della normativa a fianco degli stessi indicata: ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico (art. 2, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415);
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra (art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959 - Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959); generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione atmosferica (art. 22 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° dicembre 1975 -- GazzettaUfficiale n. 33 del 6 febbraio 1976).

Articolo 2 L'attivitā di cui al comma precedente č assicurata tramite i presidi e servizi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, fino alla loro istituzione, dai servizi, individuati dalla regione, ove presta la propria attivitā il personale giā dipendente dai soppressi E.N.P.I. ed A.N.C.C.

Articolo 3 Fino all'emanazione dei decreti di cui al quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, le unitā sanitarie locali esercitano l'attivitā con le modalitā, le forme di attestazione e le tariffe vigenti presso i soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., in base a direttive dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanitā e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'I.S.P.E.S.L.

Articolo 4 I proventi dell'attivitā di cui al presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.