Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268 (in Gazz. Uff., 3 maggio, n. 101)
Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che include la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, tra quelle da attuare in via regolamentare; Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha attribuito forza di legge alle direttive incluse nell'elenco «A», tra cui la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, e la direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, relativa agli ascensori elettrici; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, adottato per l'attuazione delle direttive predette; Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993; Dato atto che non è stato accolto integralmente il parere del Consiglio di Stato, non apparendo appropriata alla forma regolamentare la riscrittura di norme comunitarie alle quali è stata attribuita forza di legge dall'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, recepita con l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e con decreto 9 dicembre 1987, n. 587.
2. La direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, è pubblicata unitamente al presente regolamento.
Articolo 2
1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno perzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15º, denominati ascensori.
2. All'art. 1, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, sono soppresse le parole: «gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)».
Articolo 3
. 1. Il testo del punto 1 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE,è sostituito dal seguente:
«1. Gli apparecchi di cui all'art. 1, paragrafo 1, devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2:
-- EN 81 - 1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici.».
-- EN 81 - 2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori elettrici».
2. Nel punto 2 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, le parole: «2. Tale norma è applicabile con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1.» sono sostituite dalle seguenti: «2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81.1 - Edizione del dicembre 1985).».
Articolo 4
1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 5
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato unico
(E' omesso il testo allegato).