ISPESL Nota tecnica K 41 - Ascensori e montacarichi.


Si trasmette l'allegata nota tecnica predisposta in seguito ai lavori condotti dal gruppo di studio della II Unità funzionale del Dipartimento centrale omologazione.
Con essa si intende dare risposta ai quesiti posti all'Istituto e fornire indicazioni in ordine all'applicazione delle norme in vigore per l'attività di controllo degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

ALLEGATONota tecnica K 41

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D.M. n. 586/1987 e direttiva n. 84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi

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D.M. n. 587/1987 e direttive nn. 84/529/CEE e 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici


Si fa riferimento al supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del 25 marzo 1988 in cui sono stati pubblicati il D.M. 28 novembre 1987, n. 586 ed il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587.
Come è noto detti decreti riguardano, tra l'altro, apparecchi di sollevamento e di movimentazione sottoposti al controllo dell'ISPESL si ricorda di fornire copia del supplemento di cui sopra ad ogni addetto al settore, qualora non si sia già provveduto.
In attesa di una circolare interministeriale sull'argomento, si ritiene utile dare in merito alcune indicazioni di carattere generale cui seguiranno altre più particolareggiate.

1. D.M. n. 586/1987 e direttiva n. 84/528/CEE

Il D.M. n. 586/1987 fissa le norme di attuazione della direttiva CEE n. 84/528 concernente le disposizioni europee, di carattere generale, comuni a tutti i tipi di apparecchi di sollevamento e di movimentazione, siano essi elettrici, idraulici o azionati da qualsiasi altro mezzo meccanico, quali gru, ascensori, montacarichi, carrelli semoventi, ecc. (art. 1 della direttiva).
A tale direttiva, di carattere generale, dovranno seguire direttive particolari riguardanti le differenti categorie di apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o di elementi costruttivi degli apparecchi medesimi.
La direttiva n. 84/528/CEE prevede le seguenti possibili procedure per attestare che un apparecchio, o un elemento costruttivo, è conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella direttiva generale e nelle direttive particolari che lo riguardano (art. 2 della direttiva):

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"Omologazione CEE" e "Verifica CEE", riservate allo Stato

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"Certificazione CEE e "Controllo CEE" cui provvedono Organismi autorizzati dallo Stato

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"Omologazione CEE" e "Verifica CEE", cui provvedono Organismi autorizzati dallo Stato

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"Autocertificazione CEE" riservata al costruttore o al suo mandatario.

Nelle singole direttive particolari sarà precisato, oltre che alle prescrizioni tecniche e alle modalità di controllo, prova e funzionamento, a quale delle suddette procedure di attestazione CEE dovranno essere sottoposte le differenti categorie di apparecchi e/o elementi costruttivi.
Per quanto riguarda le procedure demandate ad Organismi autorizzati dallo Stato, il decreto n. 586/1987 stabilisce, tra l'altro, che:

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l'autorizzazione a svolgere l'attività di "Certificazione CEE" ed il conseguente "Controllo CEE" viene rilasciata con decreto dei Ministeri dell'industria, della sanità e del lavoro, su istanza da presentare al Ministero dell'industria cui compete la relativa istruttoria (artt. 3 e 4)

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gli elenchi di tutti gli organismi autorizzati nella Comunità europea e le successive modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'industria (art. 5)

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gli Organismi autorizzati debbono comunicare alle amministrazioni competenti il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca della certificazione CEE (art. 7).

Al riguardo il Ministero dell'industria ha emanato la circolare allegata dell'11 novembre 1988, n. 161565, pubblicata nella G.U. n. 269 del 16 novembre 1988.

2. D.M. n. 587/1987 e direttive nn. 84/529/CEE e 86/312/CEE

Il D.M. n. 587/1987 fissa le norme di attuazione della prima direttiva particolare emessa dalla CEE sulla materia in argomento, cioè la direttiva n. 84/529/CEE (allegato III del decreto), modificata dalla successiva n. 86/312/CEE (allegato IV del decreto), concernente gli ascensori elettrici così come definiti nell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva stessa.
La direttiva n. 84/259/CEE riporta:

a)

nell'allegato I, le prescrizioni tecniche per la costruzione e l'installazione degli ascensori elettrici definiti nell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva stessa

b)

nell'allegato II, l'elenco degli elementi costruttivi degli ascensori elettrici di cui sopra sottoposti a "Certificazione CEE" e a "Controllo CEE"

c)

nell'allegato III, il modello di attestato di certificazione CEE degli elementi suddetti.


2.a. Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori elettrici

Il testo completo delle regole (prescrizioni) tecniche per la costruzione e l'installazione degli ascensori elettrici adottato dall'Italia in attuazione delle direttive CEE è riportato nell'allegato I del decreto n. 587/1987 (v. Nota 1).
Tali regola si applicano agli ascensori elettrici di nuova costruzione definiti nell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 84/529/CEE, con le esclusioni previste nel paragrafo 2 dello stesso articolo e negli articoli 2 e 3 del decreto n. 587/1987.
Tuttavia, per gli ascensori elettrici in servizio privato rientranti nel campo di applicazione del decreto è consentita l'installazione secondo le norme del D.P.R. n. 1497/1963 a condizione che i relativi progetti, per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio, siano presentati alle amministrazioni competenti entro il 9 aprile 1991 (art. 8 del decreto).
Naturalmente gli ascensori elettrici in servizio privato esclusi dal campo di applicazione del decreto n. 587/1987 restano disciplinati dalle norme del D.P.R. n. 1497/1963, ove già previsto.
In ogni caso, gli elevatori in servizio privato rientranti nel campo di applicazione del decreto n. 587/1987, installati ed in esercizio secondo le norme tecniche del D.P.R. n. 1497/1963 o altre norme preesistenti, devono, entro il 9 aprile 1992, essere adeguati alle prescrizioni riportate nell'allegato II del decreto n. 587/1987, qualora più restrittive delle predette norme preesistenti (artt. 8 e 9 del decreto).
Al riguardo è necessario che nei verbali di controllo venga riportata, quando occorre, una nota per ricordare l'obbligo di adeguare gli impianti di cui sopra alle prescrizioni dell'allegato II del D.M. 9 dicembre 1987, n. 587, entro il 9 aprile 1992 (v. Nota 2).
Inoltre, secondo l'art. 5 del decreto n. 587/1987, per gli elevatori di cui sopra, installati ed in esercizio secondo le norme preesistenti, non sono ammesse variazioni degli impianti che possano, in qualsiasi modo, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti oltre i limiti indicati nell'allegato I del decreto n. 587/1987.

2.b. Certificazione CEE e controllo CEE di elementi costruttivi degli ascensori elettrici

Gli elementi costruttivi degli ascensori elettrici da installare secondo le regole di cui all'allegato I del decreto n. 587/1987, e che figurino nell'allegato II della direttiva n. 84/528/CEE devono essere sottoposti a "Certificazione CEE" e a "Controllo CEE" conformemente alla direttiva generale n. 84/529/CEE e al relativo decreto di recepimento n. 587/1987.
I suddetti elementi costruttivi sono:

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dispositivi di bloccaggio delle porte dei piani

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limitatori di velocità (cabina e contrappeso)

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paracadute (cabina e contrappeso)

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ammortizzatori (ad accumulazione di energia con ammortizzamento del movimento di ritorno e ammortizzatori con dissipazione di energia).

Alla certificazione CEE e al controllo CEE devono provvedere gli organismi autorizzati secondo le condizioni, le modalità e le procedure fissate nel decreto n. 586/1987 e nella relativa direttiva generale n. 84/528/CEE.
In particolare si ricorda che gli organismi autorizzati nella Comunità europea devono figurare nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (art. 5 del decreto n. 586/1987).
Le prove che devono essere eseguite dagli organismi autorizzati per la certificazione CEE dei suddetti elementi costruttivi sono riportate nell'Appendice F dell'allegato I del decreto n. 587/1987.

2.c. Attestato di certificazione CEE

L'attestato di certificazione CEE è il documento rilasciato dall'organismo autorizzato a svolgere attività di certificazione CEE per confermare che il tipo di elemento costruttivo risponde alle prescrizioni comunitarie di cui all'allegato I del decreto n. 587/1987.
Esso è valido per un periodo di dieci anni e può essere rinnovato, su richiesta, per periodi di dieci anni.
L'attestato di certificazione CEE deve essere conforme al modello riportato nell'allegato III della direttiva n. 84/529/CEE.
Il fabbricante che ha ottenuto l'attestato di certificazione CEE di cui sopra deve, per i prodotti conformi al tipo certificato che intende commercializzare, apporre sui prodotti stessi il contrassegno CEE (o marchio CEE di cui alla direttiva generale n. 84/528) e rilasciare il certificato di conformità CEE secondo il modello contenuto nell'allegato IV della direttiva generale n. 84/528 (artt. 3 e 4 della direttiva particolare).

Note

1) Le regole di cui all'allegato I del decreto sono state ottenute modificando la norma En 81-1, elaborata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e pubblicata in Italia dall'UNI, come indicato nell'allegato I della direttiva n. 84/529/CEE, per l'edizione del 1977, e della direttiva n. 86/312/CEE, per l'edizione 1985, e in base alle opzioni nazionali adottate dall'Italia per i paragrafi indicati con (N.a), (N.b) e (N.c).
Il Comitato europeo di normalizzazione fornisce interpretazioni per chiarire lo spirito con cui sono stati predisposti i vari articoli della norma le interpretazioni sono emesse con numerazione progressiva secondo l'ordine cronologico di tali interpretazioni, alcune sono state inserite nel testo aggiornato del 1985, le altre sono in corso di pubblicazione anche da parte dell'UNI.
Nel punto "0-Introduzione" dell'allegato I del decreto si parla di ascensori e montacarichi perché l'introduzione stessa riguarda sia le regole per gli "ascensori elettrici" già emanate, sia quelle per gli "ascensori idraulici", i "montacarichi elettrici" ed i "montacarichi idraulici" di prossima emanazione.

2) Nel testo dell'allegato II del decretoè stato scritto, per errore, che l'adeguamento deve avvenire entro "tre anni" anziché entro "quattro anni" come vuole l'art. 9 del decreto n. 587/1987 la relativa "errata corrige" è stata pubblicata nella G.U. n. 101 del 2 maggio 1988.