DM 23/12/1982

ALLEGATO NOTA TECNICA K 31
Si trasmette l'allegata nota tecnica predisposta in seguito ai lavori condotti dal consiglio tecnico della II Unità funzionale del Dipartimento centrale omologazione.

Con essa si intende dare risposta ai quesiti posti dai Dipartimenti periferici e fornire istruzioni per l'applicazione delle procedure tecnico-amministrative e delle specifiche tecniche di riferimento vigenti, al fine anche di conseguire un'uniformità di comportamento.

 

ALLEGATO - NOTA TECNICA K 31

Ascensori e montacarichi

31.1 Specifiche tecniche di riferimento

Il parere espresso dall'ISPESL in ordine al rilascio delle licenze di impianto e di esercizio per gli ascensori e montacarichi in servizio privato riguarda la rispondenza dei requisiti tecnici dell'impianto alle specifiche tecniche di cui al D.P.R. n. 1497/1963.

Tale rispondenza viene accertata tramite l'esame dei documenti previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 1767/1951 e in base e alle prove e alle verifiche previste dalle norme di cui al D.P.R. n. 1497/1963.

Gli accertamenti di cui sopra quindi prescindono di regola dalla valutazione di elementi diversi riferibili ad altre norme o regolamenti che comunque il proprietario e/o il costruttore dell'impianto sono tenuti a rispettare.

Si ritiene che quanto sopra esposto possa essere richiamato sinteticamente nella lettera con cui si trasmette il parere tecnico alla autorità competente per il rilascio delle licenze.

31.2 Snellimento delle procedure concernenti il rilascio delle licenze

Al riguardo si richiama l'applicazione delle procedure semplificate introdotte dal Ministero dell'interno con circ. n. 10.15215 del 5 luglio 1962 e confermate con il trasferimento delle competenze in materia dalle Prefetture ai Comuni.

Gli accorgimenti introdotti dalla circolare suddetta sono finalizzati a facilitare gli adempimenti amministrativi e consistono in pratica nel far pervenire all'Amministrazione deputata al rilascio delle licenze, la documentazione di rito già completa del necessario parere tecnico dell'ISPESL, facendo naturalmente salve le funzioni e le competenze dell'Amministrazione stessa per le valutazioni e le determinazioni finali in ordine al rilascio della licenza.

Pertanto i Dipartimenti periferici che ancora non vi hanno provveduto, sono invitati, al fine di evitare disagi e lamentele tra gli utenti, a prendere le opportune intese con le Amministrazioni locali interessate affinché il servizio in argomento venga svolto secondo le procedure semplificate sopra richiamate.

31.3 Ascensori e montacarichi delle Amministrazioni statali

Alcune Amministrazioni statali si trovano nella necessità di chiedere all'ISPESL il collaudo dei propri ascensori.

Si ricorda che dette richieste debbono essere rivolte all'ISPESL per iscritto dalla Amministrazione interessata.

Al riguardo, con riferimento alla circolare n. 7357 del 17 novembre 1984, considerate le difficoltà riscontrate nell'interessare volta per volta il locale Ufficio del Ministero dei LL.PP. (Provveditorato regionale alle OO.PP.) si ritiene sufficiente una comunicazione di carattere generale trasmessa "una tantum".

Le tariffe da applicare sono quelle vigenti per l'esame del progetto, per il collaudo e per le verifiche straordinarie degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

31.4 Documentazione tecnica e unità di misura legali

Il D.P.R. n. 802 del 12 agosto 1982 ha introdotto le "unità di misura legali" come unico sistema da usarsi per esprimere grandezze (circ. n. 7604 del 3 dicembre 1983).

Le suddette unità sono state desunte dal Sistema internazionale di misura (S.I.).

Nei libretti di omologazione forniti ultimamente ai Dipartimenti periferici già sono state introdotte le unità in argomento per cui ad essi si può fare riferimento per individuare le unità di misura che devono essere impiegate nelle documentazioni tecniche, e cioè:

-portata (massa).....kg (massa) (1)

-forze.....da.....N (deca newton)

-momenti flettenti.....da.....Ncm

-tensioni.....da.....N/cm2, da N/mm2

-pressioni (dei fluidi).....bar (2)

 

31.5 Documenti da inviare alle Usl per le verifiche di competenza

Considerato che il D.I. 4 febbraio 1984 ha trasferito le competenze in merito ai collaudi degli ascensori e montacarichi dalle Usl all'ISPESL, lasciando alle prime le sole ispezioni successive vista la precisazione fatta dallo stesso decreto secondo cui "L'ISPESL, per le operazioni di cui sopra invia alle Usl competenti per territorio l'opportuna documentazione, contenente le caratteristiche degli impianti e gli esiti degli accertamenti eseguiti" si ritiene che alle Usl si debba inviare di regola, come già avviene per gli altri apparecchi di sollevamento, solo copia del libretto di immatricolazione. Pertanto all'ISPESL potranno essere presentate solo due copie della documentazione tecnica.

 

31.6 Verifiche straordinarie di cui all'art. 3 comma 4 della legge n. 1415/1942

Il D.I. 4 febbraio 1984 dispone che all'ISPESL competono le verifiche straordinarie di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 1415/1942.

Nel rimarcare il carattere eccezionale delle suddette verifiche, in quanto interventi straordinari, si ritiene utile esplicitare il contenuto della norma suddetta che recita: "il proprietario.....è tenuto a richiedere un'ispezione straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto, oppure, quando, per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza, l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori servizio".

Per modificazioni devono intendersi le trasformazioni che comportano variazioni delle caratteristiche dell'impianto riportate sul libretto di immatricolazione, quali:

tipo di azionamento, corsa, velocità, portata, numero dei piani serviti, numero degli accessi della cabina, tipo delle serrature o delle porte del vano corsa e/o di cabina, tipo delle difese del vano, tipo di manovra.

Per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza per le quali l'impianto sia stato messo temporaneamente fuori servizio devono intendersi in particolare quelle che comportano cambiamenti o sostituzioni di:

macchinario di sollevamento, puleggia motrice, cabina, intelaiatura della cabina o relativi apparecchi di sicurezza (paracadute).

Così ad esempio non rientrano nel campo delle verifiche straordinarie di cui sopra la sostituzione degli organi di sospensione (funi, catene) con altre di caratteristiche equivalenti, oppure la sostituzione delle serrature delle porte del vano corsa con altre dello stesso tipo.

In occasione dell'ispezione straordinaria, il funzionario dell'ISPESL, oltre a verificare caratteristiche e funzionalità delle parti modificate, provvede anche a controllare che i lavori non abbiano apportato peggioramento delle condizioni di sicurezza e ad eseguire gli accertamenti previsti dall'art. 18 del D.P.R. n. 1497/1963.

Nel caso l'intervento dell'ISPESL avvenisse su impianto per il quale l'ingegnere della Usl abbia espresso parere negativo per la modifica straordinaria effettuata e/o per altre prescrizioni derivanti dal normale controllo periodico affidato alle Usl, si ritiene che il parere positivo espresso dall'ingegnere dell'ISPESL possa valere anche per la revoca della sospensione della licenza di esercizio. Ciò anche per non penalizzare eccessivamente l'utenza con procedure burocratiche non utili alla effettiva sicurezza dell'impianto.

Le tariffe da applicare sono quelle vigenti per l'esame del progetto e per le verifiche degli ascensori e montacarichi.

Di quanto sopra i Dipartimenti periferici devono dare comunicazione alle Usl e alle Ditte di costruzione e/o di manutenzione affinché le verifiche in oggetto vengano eseguite in conformità alle indicazioni esposte.

31.7 Targhe di immatricolazione ex ENPI

L'ISPESL non possiede e non è in grado di fornire targhe di immatricolazione già fornite dal disciolto ENPI e smarrite dagli utenti.

Considerato che la legge n. 1415/1942 fa carico al proprietario dell'impianto di applicare nella cabina dell'elevatore, a sue spese, la targa con i dati di immatricolazione riportati nel libretto, il proprietario stesso può provvedere direttamente alla sostituzione della targa smarrita, eventualmente richiedendola alla Ditta costruttrice o manutentrice dell'impianto.

Naturalmente la targa deve riportare tutte le indicazioni previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 1767/1951 e cioè:

-organo competente per le verifiche tecniche

-categoria

-numero di fabbricazione

-numero di matricola corrispondente a quello del libretto e sigla della provincia

-portata complessiva in kilogrammi.

Per gli ascensori adibiti al trasporto di sole persone, deve essere anche indicato il numero delle persone ammesse, calcolato in base al peso di kg 75 per persona.

31.8 Dispositivo ausiliario per il movimento della cabina in mancanza di forza motrice

Com'è noto il suddetto dispositivo è ammesso purché il movimento della cabina avvenga nel rispetto delle norme.

In particolare un dispositivo ad intervento automatico non deve dare luogo a movimento della cabina quando vengono aperti gli interruttori generali disposti nel locale del macchinario e al piano terreno.

Così ad esempio per i dispositivi che agiscono con una linea ausiliaria alimentata a corrente continua da una batteria di accumulatori, gli interruttori di cui sopra devono aprire contemporaneamente sia la linea di alimentazione principale, sia la linea ausiliaria.

Qualora al piano terreno sia disposto un comando per l'interruttore generale, tale comando deve essere tale da poter conseguire lo stesso effetto sopra descritto in particolare l'arresto del movimento della cabina in manovre di emergenza e il mantenimento dello stato di fermo, deve essere comunque assicurato anche in assenza di tensione di rete.

(1) 1 Kg (massa) => 1 da N

(2) 1 bar = 1 da N/cm2 @ 1 kgf/cm2