ISPESL Nota tecnica K 75 - Ascensori e montacarichi.

 

 

ALLEGATO
Nota tecnica K. 75
DM n. 587/1987: certificazioni componenti ascensori

Con riferimento alle certificazioni CEE previste dal decreto ministeriale n. 587/1987 per i componenti di ascensori ed alle circolari emesse al riguardo, si forniscono le indicazioni che seguono nell'intento di conseguire ulteriori semplificazioni delle procedure con riduzione delle copie dei documenti che devono essere presentati.
Timbro e firma in originale delle copie dei certificati
Come scritto in precedenza i certificati CEE e le traduzioni possono essere presentati in fotocopia purché muniti di timbro e firma in originale della Ditta costruttrice, che attestino la conformità all'originale al riguardo si precisa che, se i certificati sono fascicolati, singolarmente o complessivamente, è sufficiente che timbro e firma siano apposti sulla prima e sull'ultima pagina del fascicolo.
Copie certificati
Per gli elementi soggetti a certificazione CEE, nel libretto di immatricolazione potranno essere trascritti direttamente il modello del componente e gli elementi caratteristici dell'attestato di esame CEE di tipo, riportati nel marchio CEE, nonché l'anno di costruzione del componente risultante dal certificato di conformità rilasciato dal fabbricante.
Potrà evitarsi così la presentazione della terza copia delle certificazioni CEE precedentemente prevista per essere allegata al libretto stesso.
I disegni citati negli attestati di esame CEE di tipo, volti alla rappresentazione grafica dei dispositivi, non è necessario che vengano allegati alla documentazione tecnica in quanto ogni componente deve essere identificato dal fabbricante mediante apposizione del marchio CEE.
Snellimento procedure
Le Ditte costruttrici potranno fornire, almeno per i componenti più usati, copia degli attestati di esame CEE di tipo e le relative traduzioni, direttamente a questa Direzione che provvederà a diffonderla ai Dipartimenti periferici questi ne cureranno la raccolta in fascicoli per la Sede e per i singoli ingegneri addetti al servizio.
Nei progetti per l'esame preventivo le Ditte potranno, per tali componenti, indicare il modello e gli elementi caratteristici dell'attestato presente nel marchio CEE, ed evitare di presentare copie degli attestati stessi naturalmente per ogni singola installazione dovranno essere presentati i certificati di conformità dei componenti e eventuali certificati di registrazione, ove previsti.
Certificazioni prive di traduzioni presentate in passato
Per le pratiche in oggetto si può fare preventiva richiesta della traduzione mancante evitando di emettere parere negativo in fase di esame a progetto.

 

ALLEGATO II del DM n. 587/1987
Per gli impianti da costruirsi secondo il D.P.R. n. 1497/1963 e soggetti agli adeguamenti di cui all'Allegato II del decreto ministeriale n. 587/1987, qualora la documentazione, presentata a suo tempo nei termini utili, venga esaminata dopo il 9 aprile 1992, nel verbale si può annotare di dare assicurazione di adeguamento all'Allegato II del decreto ministeriale n. 587/1987 prima del collaudo, ed evitare di emettere, per tale motivo, parere negativo in sede di esame a progetto.