Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369 (in Gazz. Uff., 14 dicembre, n. 291)
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400; vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497; Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare l'art. 19 che ha previsto che le operazioni di collaudo degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999 avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000; Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia, e che pertanto è necessario procedere alla modifica del suddetto art. 19 provvedendo alla proroga del suddetto termine, in quanto non è stato possibile completare le suddette operazioni entro il termine previsto; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente regolamento:
Articolo unico
Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
1 Il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:
« 3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonchè gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'art. 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.».