Legge 4 dicembre 1993, n. 493 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 285)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 101, 7 giugno 1993, n. 180, e 6 agosto 1993, n. 280.
Allegato unico
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398
All'art. 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermare le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonchè dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista»;
al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato sono revocati, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato la impossibilità alla esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente per materia. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunità montane, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate»;
al comma 4, capoverso 1, le parole: «30 settembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data».
All'art. 2:
al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonchè alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi»;
al comma 4, dopo le parole: «sostenere per l'esproprio» sono inserite le seguenti: «nonchè per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria»;
al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «, sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione»; al medesimo terzo periodo le parole: «e privato» sono soppresse; e, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «I componenti del comitato tecnico di cui al precedente periodo sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel quale è fissato anche il relativo rimborso spese»;
al comma 7, capoverso, le parole: «proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «propria disposizione»;
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonchè degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968. Sono altresì trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche relative a contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice, sulla base di norme antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120».
All'art. 3:
al comma 1, la cifra: «2,50» è sostituita dalla seguente: «3».
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). -- 1. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo ai sensi dell'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, e del decreto-
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e successive modificazioni.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, redige e trasmette alla commissione edilizia comunale la relazione per il parere di competenza. Il termine di cui al presente comma può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato un'integrazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione. Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.
4. La commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente ad emanare il provvedimento.
6. Il provvedimento conclusivo è adottato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. Di esso è data immediata notizia all'interessato.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento, può richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso altresì inutilmente il termine intimato di cui al comma 7, il responsabile del procedimento e il soggetto competente alla adozione del provvedimento rispondono per i danni arrecati per il loro comportamento inadempiente e l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di accoglimento dell'istanza, nomina entro i trenta giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine perentorio di sessanta giorni, nel rispetto dei piani urbanistici, delle norme e dei regolamenti, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto amministrativo abilitativo alla edificazione. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
9. Il commissario di cui al comma 8 esercita i poteri di accesso sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione, con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del procedimento ed al sindaco.
10. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali. In caso di inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere sostituito, in via provvisoria, da una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità da un professionista abilitato».
All'art. 5:
al comma 1, le parole: «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purchè funzionalmente idonea».
L'art. 6 è soppresso.
All'art. 7:
al comma 1, capoverso 7, sono aggiunte, in fine, le parole: «, al fine di accertare la fattibilità di tali interventi nelle aree»;
al comma 1, capoverso 8, le parole: «della delibera regionale di localizzazione» sono sostituite dalle seguenti:«del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori»;
al comma 3, le parole: «sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'art. 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Pareri regionali su progetti di opera pubbliche). -- 1. La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri».
All'art. 8:
al comma 2, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:«dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 4, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:«dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «e gli elenchi dei soggetti attuatori».
L'art. 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Nuovi contributi in materia edilizia). -- 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.
2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonchè per l'individuazione dei locatari».
All'art. 10:
al comma 1, primo e secondo periodo, le parole:«novanta miliardi» sono sostituite dalle seguenti:«centosettanta miliardi»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il comma 2 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:
"2. I fondi a valere sull'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513; di quelle occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi dei commi 6 e 11 dell'art. 6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER, ai sensi della presente legge, nell'ambito della disponibilità residua delle singole annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme disponibili ai sensi del presente comma sono destinate, prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'art. 16 della presente legge. Tale quota è utilizzata dalle regioni; fatta salva la somma di lire 288 miliardi utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificità individuati sulla base di accordi di programma proposti dal medesimo Ministero dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I fondi di cui al citato art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione. La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore"».
All'art. 11:
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base dei criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142».
All'art. 12:
al comma 1, capoverso, le parole: «assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti: «fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori.»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142"»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.
6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati»;
al comma 8, dopo le parole: «le somme» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«8-bis. Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.
8-ter. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale della indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato, nonchè del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in materia.
8-quater. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese».
All'art. 13:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «commisario ad acta» sono inserite le seguenti: «, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria.»; al secondo periodo, le parole: «convoca, di regola,» sono sostituite dalle seguenti: «può convocare»; e il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori».
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente».
All'art. 14:
al comma 1, le parole: «anche in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione»;
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «entro il 28 febbraio 1994»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona, nonchè per l'erogazione dei relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire».
Al titolo, le parole: «a sostegno dell'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «ed il sostegno dell'occupazione».