Decreto Ministeriale 9 dicembre 1987, n. 587 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 71, del 25 marzo)
Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici.
Preambolo
Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie:
Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Viste le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, incluse nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visti la direttiva n. 84/528/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ed il decreto ministeriale che la attua; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive; Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1
1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 84/529/CEE relativa agli ascensori elettrici, così come modificata dalla direttiva n. 86/312/CEE, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.
Articolo 2
1. Per quanto concerne le esclusioni di cui all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 84/529/CEE, si intendono per:
a) ascensori destinati al trasporto di cose, quelli aventi le caratteristiche di montacarichi, secondo la definizione di cui al punto 3 dell'allegato I del presente decreto;
b) ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici, gli ascensori aventi velocità non superiore a 0,1 m/s, appositamente costruiti per il trasporto dei minorati fisici.
Articolo 3
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli ascensori installati in un edificio o parte di edificio destinato a residenza di un unico nucleo familiare e con tutte le porte di piano inaccessibili agli altri occupanti l'edificio ed al pubblico in generale.
Articolo 4
1. Per gli ascensori in servizio privato di nuova costruzione da installarsi in edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere consentite deroghe all'osservanza delle norme di cui all'allegato I del presente decreto la cui applicazione trovi ostacolo nella configurazione dei luoghi, purchè siano adottate misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, da approvarsi con la procedura di cui all'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli ascensori in servizio pubblico, osservate le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Articolo 5
1. Per gli elevatori in servizio pubblico e privato installati e in esercizio secondo norme preesistenti non sono ammesse variazioni degli impianti che possano, in qualsiasi modo, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti oltre i limiti indicati nell'allegato I del presente decreto.
Articolo 6
1. Gli ascensori di nuova costruzione in servizio privato sono soggetti, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, a quanto previsto per gli ascensori categoria A e categoria B nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e sue modificazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, e sue modificazioni.
2. La targa di immatricolazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, deve portare le seguenti indicazioni:
a) organo competente per le verifiche tecniche;
b) «ascensore» o «ascensore per merci» o «montautomobili»;
c) ditta costruttrice e numero di fabbricazione;
d) numero di matricola corrispondente a quello del libretto e sigla della provincia;
e) portata quale risulta dal libretto;
f) numero delle persone ammesse quale risulta dal libretto.
3. Non è richiesta l'applicazione delle targhe di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1951, n. 1767, alle funi di sospensione.
4. Gli ascensori di nuova costruzione in servizio pubblico restano soggetti alla disciplina stabilita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia statali che regionali, semprechè non in contrasto con il presente decreto. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche supplementari comprese nel capitolato d'oneri per la realizzazione di ogni ascensore in servizio pubblico, secondo quanto potrà essere disposto dal Ministero dei trasporti; le prescrizioni predette vanno applicate senza nessuna discriminazione nei confronti delle imprese fornitrici appartenenti ai Paesi CEE.
Articolo 7
1. Per gli ascensori in servizio pubblico e privato la domanda di autorizzazione preventiva all'installazione deve essere corredata dalla documentazione tecnica richiesta nell'allegato I del presente decreto.
2. La conformità degli impianti alle disposizioni di cui all'allegato I del presente decreto è accertata dalle amministrazioni competenti secondo la normativa in vigore sia mediante esame della documentazione tecnica, sia con le verifiche e prove necessarie per l'immissione in servizio e sia con le verifiche e prove periodiche successive.
Articolo 8
1. Per gli ascensori in servizio privato rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di cui agli articoli 5 e 9, è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano presentati all'amministrazione competente entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 9
1. Gli ascensori elettrici in servizio privato installati ed in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono adeguarsi entro quattro anni dalla stessa data alle prescrizioni contenute nell'allegato II, qualora più restrittive rispetto alla normativa previgente.
Articolo 10
1. Gli organismi autorizzati secondo le procedure fissate nel decreto di attuazione della direttiva n. 84/528/CEE provvedono alla certificazione CEE ed al controllo CEE previsti dagli articoli 3 e 4 della direttiva n. 84/529/CEE relativamente agli elementi costruttivi di cui all'allegato II di tale direttiva.
Articolo 11
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato unico
(Si omettono gli allegati).
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