Lettera Circolare prot. n. 856 del 27/07/1999

Oggetto: D.P.R. 30.4.1999, n. 162 - Attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori.

Il 25 giugno c.a. è entrato in vigore il DPR 30/4/199, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio".

Tale regolamento agli articoli 12 , 13 e 14 disciplina la "messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato", le "verifiche periodiche" e le "verifiche straordinarie" nonché agli articoli 19 e 20 le "norme finali e transitorie" e le "abrogazioni".

Dall'esame del decreto, ed in particolare dei succitati articoli, si può desumere l'iter procedurale che dovrà essere seguito. Pertanto, le considerazioni che qui di seguito verranno esposte, sentita la Divisione VII dei Rapporti di Lavoro, costituiscono un primo approccio ai problemi applicativi in merito agli impianti installati presso gli stabilimenti industriali e le aziende agricole.

In via preliminare si fa rilevare che l'art.20 del DPR 162/99 ha abrogato la legge 24.10.1942 n. 1415 e gli articoli 1,2,3,4,5 e 11 del DPR 24.12.1951 n. 1767.

Da quanto sopra ne discende che non è più previsto il rilascio da parte del Sindaco della licenza di impianto e di quella di esercizio.

Pertanto, il preventivo esame del progetto teso al rilascio della licenza di impianto non è più richiesto.

Nella lettera circolare quando si farà riferimento al "proprietario" è da intendersi "proprietario o suo legale rappresentante".

Considerato che presso le D.P.L. potrebbero essere giacenti richieste di esame del progetto, inoltrate antecedentemente al 25.6.1999, si ritiene che per le stesse sia comunque opportuno procedere all'esame, non finalizzato ai rilascio della licenza di impianto ma solo ad un controllo di rispondenza alle norme previgenti. (All.I)

L'esito dell'esame andrà comunicato al proprietario e per conoscenza al Comune territorialmente competente; in tale comunicazione dovrà essere precisato che, qualora il proprietario intenda avvalersi della D.P.L. per l'effettuazione del collaudo, dovrà fame richiesta con un congruo anticipo rispetto al 24 giugno 2000, termine fissato dall'art.19, comma 3, del DPR 162/99, per la trasmissione al competente ufficio comunale dell'esito positivo del collaudo.
(All. II)

Per le richieste di licenza di impianto inoltrate dopo il 24.6.1999 non si procederà al richiesto esame progetto e ne dovrà essere data comunicazione sia al proprietario che al Comune. (All. III)

Il progetto verrà trattenuto presso l'Ufficio a disposizione del proprietario che, nel caso voglia far effettuare il collaudo da uno degli organismi di cui all'art.19 comma 3, lettere b), c) e d) del DPR 162/99, potrà richiederne la restituzione. In tal caso i proprietari potranno richiedere il rimborso del contributo di lire 36.000, versate per l'esame progetto, alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato.

Per i collaudi richiesti entro il 24.6.1999 si procederà alla loro effettuazione, chiedendo preventivamente il versamento del previsto contributo laddove mancante; per le richiesto inoltrate successivamente al 24.6.1999 si dovrà inoltre acquisire la prova dell'avvenuta commercializzazione e messa in servizio entro il 30.6.1999.

Si ritiene opportuno precisare che il collaudo dell'impianto dovrebbe richiedere comunque l'esame del progetto che, so non è stato già eseguito, potrà essere effettuato propedeuticamente al collaudo stesso; esso sarà finalizzato solo ad un preventivo accertamento della conformità alla norma di riferimento.

L'art. 19 c. 3 del D.P.R. 162/99, per la legittimazione della messa in servizio degli ascensori conformi alle norme previgenti, fissa il termine del 24.6.2000 per la trasmissione al competente ufficio comunale dell'esito positivo del collaudo.

In considerazione di quanto sopra si ravvisa l'opportunità che ciascuna Direzione depositaria di pratiche non definite sia per mancanza di richiesta di collaudo che incompleta documentazione, allegata a tale richiesta dia notizia di tale previsione legislativa a ciascun utente utilizzando il modello allegato (All. IV).

Per quanto attiene alle verifiche periodiche biennali, il proprietario dell'impianto potrà, come è noto, farle effettuare dalla DPL nonché dagli organismi di certificazione notificati.

Si ritiene pertanto opportuno, per gli impianti già in esercizio, secondo la normativa previgente, che gli uffici richiedano entro breve tempo a tutti i proprietari dei corrispondenti impianti se intendono avvalersi della DPL per l'effettuazione delle verifiche; quanto sopra ai fini di una adeguata programmazione. (All. V)

Si ritiene inoltre che tutte le richieste di verifiche, sia per gli impianti in esercizio secondo la normativa previgente, che per quelli messi in esercizio ai sensi dell'art.12 del DPR 162/99, vadano comunque accettate; sarà cura di questo Servizio predisporre la conseguente mobilità atta a garantire l'effettuazione delle stesse.

Per le verifiche già richieste mediante versamento del previsto contributo, questo Servizio ritiene che si dovrà procedere all'effettuazione delle stesse anche se non sono ancora trascorsi due anni dalla precedente verifica, salvo che il proprietario non richieda l'effettuazione della stessa alla scadenza prevista dalla nuova normativa.

Ai fini del collaudo degli ascensori, è stata avanzata richiesta circa la validità, ai soli fini antincendio,
dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività prevista dall'art. 3 c. 5 del DPR 42.1.98 n. 37.

Premesso che tale documento, autorizzando l'esercizio dell'attività, sostituisce provvisoriamente a tutti gli effetti il Certificato di Prevenzione Incendi, si ritiene che si possa procedere alle operazioni di collaudo degli impianti in argomento.

Nel verbale di collaudo verrà specificato che il proprietario dovrà dare alla D.P.L. tempestiva comunicazione circa il rilascio del C.P.I. o dell'eventuale revoca dell'autorizzazione, inviandone copia.

Infine allo scopo di nazionalizzare la programmazione dei servizi di collaudo e verifiche degli ascensori e montacarichi, tenuto conto delle variazioni apportate dal DPR 162/99, si è proceduto ad una parziale variazione dei modelli statistici già in uso. Tali modelli verranno successivamente rielaborati al termine del periodo transitorio previsto dall'art.19 del citato regolamento (All. Mod. A e B).

La compilazione dei modelli avrà ora cadenza semestrale con le procedure già previste dalla precedente
circolare n, 143/92.

Per il primo semestre del corrente anno il modello regionale dovrà pervenire a questo Servizio entro
il 15 settembre p.v..

Particolare attenzione va prestata alla formulazione del, dati previsionali che, in assenza di esplicita richiesta, da parte delle Ditte proprietarie degli impianti, di avvalersi della D.P.L. per l'effettuazione delle verifiche, dovranno essere elaborati precisando sia le verifiche da effettuate con certezza sia quelle ipotizzabili.

Considerato poi che le verifiche non sono più finalizzate al rinnovo della licenza di esercizio, e che la cadenza biennale deve far riferimento all'ultima verifica effettuata, allo scopo di razionalizzare il servizio, previa intesa con la Ditta proprietaria dell'impianto da verificare, si può anticipare la verifica di qualche mese in maniera da raggruppare, nello stesso periodo, l'effettuazione delle verifiche di più impianti installati nella medesima Ditta. Queste piccole variazioni potranno essere attuate anche per distribuire uniformemente il carico di lavoro lungo l'intero arco dell'anno.

ALLEGATI omessi