Decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (in Gazz. Uff., 25 gennaio, n. 23)
Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti. (NICOLAZZI)
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che permangono i requisiti della necessità e dell'urgenza di provvedere alla graduazione temporale della esecuzione degli sfratti per fronteggiare la eccezionale carenza di disponibilità abitative nonché di avviare il rilancio del settore produttivo dell'edilizia residenziale pubblica e privata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1
L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'art. 35, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'art. 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aumentato di lire 600 miliardi.
Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.
I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati, unitamente agli eventuali maggiori introiti indicati dall'art. 35, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del programma per il quadriennio 1978-81, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.
Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 95 miliardi.
La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER, sino alla data del 31 dicembre 1982 e secondo le procedure già fissate dal comitato medesimo ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 6.000 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi, i rientri e le altre entrate previsti dall'art. 13, lettere b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo stesso quadriennio 1982-85;
b) l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento è determinato in lire 500 miliardi.
Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi del precedente comma, di cui all'art. 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono comunque destinati al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica ed agli eventuali maggiori oneri connessi alla realizzazione dei medesimi od a nuovi programmi costruttivi.
Per il 1982 il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi.
Il Ministro del tesoro provvederà, a decorrere dall'anno 1983, a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.
Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983, 1984, 1985 il limite di impegno di lire 100 miliardi per la concessione di contributi di cui all'art. 16 della citata legge.
Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-81, le regioni provvedono ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei programmi di edilizia pubblica con accantonamenti sui fondi loro assegnati per i programmi medesimi ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
All'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, dopo il n. 6) è aggiunto:
«7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di lottizzazione.
I programmi di edilizia agevolata-convenzionata devono pervenire alla fase di inizio dei lavori, alla concessione del contributo ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione».
Articolo 2
Il Ministero dei lavori pubblici su proposta del CER ripartisce nel biennio 1982-83 tra i comuni ed i consorzi di comuni appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso comitato la somma di lire 1.000 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di alloggi con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dei piani di zona, purché in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati, in locazione e in deroga, anche per quanto attiene ai limiti di reddito, alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni.
La locazione è interamente regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
All'onere di cui al primo comma si provvede quanto a lire 500 miliardi a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e, quanto a lire 500 miliardi, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.
Un'aliquota pari al 30 per cento del programma da realizzare è riservata a coppie di nuova formazione e ad anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già superato il sessantesimo anno di età. Sono parificate ai coniugi le coppie che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio.
Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 1.000 miliardi previsto per il biennio 1982-83. Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.
Il 40 per cento del finanziamento di cui al presente articolo è riservato ai territori indicati dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalità previste da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero.
All'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto capitale di cui al precedente comma si fa fronte per il biennio 1982-83 con lo stanziamento di lire 440 miliardi. Per il 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 70 miliardi.
Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al settimo comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1982.
Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.
Il primo comma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire 500 mila per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento».
Articolo 3
Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.
I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.
Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo utilizzino neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al comma precedente mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti anche in consorzio, incaricati dell'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In questa ipotesi la titolarità dei mutui e gli oneri di ammortamento permangono a carico dei comuni destinatari dei finanziamenti.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l'impiego delle disponibilità di cui all'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro dei lavori pubblici il termine di un anno decorre dalla data di comunicazione della delibera di ripartizione dei fondi. Il potere sostitutivo potrà essere esercitato, comunque, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio 1982-84. Per il 1982 detto apporto è determinato in lire 100 miliardi.
Entro l'anno finanziario 1982 il CER è autorizzato alla individuazione dei comuni ed alla ripartizione fra gli stessi dell'intero stanziamento triennale di cui al precedente comma.
I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che non risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati dalle regioni sul fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata con la legge finanziaria ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con mezzi prelevati dalle disponibilità dei conti correnti postali per concedere ai comuni di cui al primo comma del presente articolo mutui al tasso del 4 per cento.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire.
Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento.
I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonché con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune.
Le delibere comunali previste dal presente articolo sono soggette soltanto al controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Articolo 4
Il Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER determina le aree metropolitane in cui realizzare i programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata e stabilisce per ogni biennio la dimensione minima di ogni intervento. L'esecuzione di tali interventi può essere affidata direttamente ai soggetti attuatori oppure in concessione a società, imprese di costruzione, anche cooperative, loro consorzi o consorzi misti nazionali o dei Paesi della Comunità europea, od in compartecipazione, che risultino idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale.
Nelle stesse aree possono essere altresì localizzati interventi di edilizia convenzionata, anche finanziati con i fondi degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione di cui all'art. 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel testo modificato dal presente decreto.
La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante esproprio per pubblica utilità, per la progettazione e per l'esecuzione dei complessi residenziali organici anche se localizzati nel territorio di più comuni.
Nel rilascio della concessione è data preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizie che siano parte integrante di programmi a sviluppo pluriennale della durata non inferiore a cinque anni.
Per gli interventi previsti nel presente articolo la revisione dei prezzi, in deroga alle disposizioni vigenti, è stabilita all'atto della convenzione di cui al primo comma del presente articolo, in misura forfettaria, con riguardo esclusivamente al periodo stabilito per l'esecuzione dei lavori.
Le concessioni di cui al presente articolo sono conferite dalle amministrazioni e dagli enti destinatari dei fondi dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dagli enti pubblici previdenziali ed assicurativi.
Ove le amministrazioni o gli enti di cui al comma precedente non provvedano entro dieci mesi a decorrere dalla data della loro individuazione, la competenza è trasferita al CER che è tenuto a provvedere nei successivi trenta giorni.
Il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER determina, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE, le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata da affidarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo.
A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi da iscrivere per il biennio 1982-83 nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.
Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.
Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio 1982-83.
Per la realizzazione dei programmi di sperimentazione di edilizia agevolata possono essere utilizzati finanziamenti quale contributo in conto capitale fino alla metà dell'importo annuale complessivo previsto ai sensi dei commi precedenti.
A ciascun programma costruttivo di sperimentazione di edilizia agevolata può essere assegnato solo un finanziamento non superiore ad un terzo della spesa necessaria per la realizzazione del programma medesimo.
La lettera f) dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:
«f) determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca e studi nel settore dell'edilizia residenziale».
Articolo 5
L'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione. Contestualmente gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre la documentazione dei prescritti requisiti. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora assegnati o venduti, il termine di cui sopra decorre da tale data».
La lettera b) dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:
«b) gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata a cura di cooperative, imprese, enti pubblici e singoli cittadini, diretti alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni nonché al recupero del patrimonio edilizio esistente».
La lettera c) dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:
«c) determina la quota minima di fondi disponibili destinati annualmente ad investimenti immobiliari degli enti soggetti alle norme di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché, sulla base della normativa vigente, degli incrementi delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione, da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata anche mediante la sottoscrizione di titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica e dalla Cassa depositi e prestiti».
Dopo la lettera q) dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:
«r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera a) dell'art. 2».
Dopo la lettera e) dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:
«f) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di credito».
L'art. 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:
«Fino alla data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette».
Il termine iniziale previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è differito al 1° gennaio 1984.
Dopo il primo comma dell'art. 56 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente comma:
«Ai fini dell'elevazione del limite massimo di costo di cui al comma precedente, si considerano anche gli impianti che siano soltanto parzialmente alimentati da fonti energetiche non tradizionali, secondo le modalità precisate con deliberazione del CER».
Ai fini della predisposizione dei programmi quadriennali di cui all'art. 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni comunicano al CER, almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio precedente, le località nelle quali esista documentata disponibilità di aree edificabili e la relativa superficie con la specificazione delle previsioni urbanistiche.
All'ottavo comma dell'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aggiunto il seguente periodo:
«Qualora i mutui siano concessi per la costruzione dell'abitazione i fondi sono destinati anche alla corresponsione di contributi agli istituti di credito mutuanti, in modo tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457».
Il secondo comma dell'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è sostituito dai seguenti:
«Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il CER, entro il trentesimo giorno successivo, provvede agli adempimenti di cui all'art. 9, n. 5, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'ambito della stessa regione.
Almeno il 50 per cento degli interventi è localizzato nei comuni che abbiano, mediante apposita dichiarazione da inviare alla regione ed al CER, attestato l'effettiva disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi medesimi».
Qualora le regioni nel termine fissato dal comitato esecutivo del CER non abbiano trasferito i fondi agli istituti autonomi per le case popolari, il relativo accredito diviene inefficace e l'istituto di credito che funge da tesoriere regionale è tenuto a restituire il relativo importo alla Cassa depositi e prestiti unitamente agli interessi maturati dandone comunicazione al CER.
In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, lettera h), e 10, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il CER può provvedere a mettere a disposizione e ad erogare direttamente agli istituti autonomi per le case popolari di fondi necessari per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge medesima.
Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accrediti di cui ai commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti.
Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell'art. 13, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Fino al 31 dicembre 1984 sono applicabili per i programmi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le disposizioni del nono comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è possibile ammettere a finanziamento anche quelle iniziative che, ammesse a mutuo fondiario dai competenti organi degli istituti di credito entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 25 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Gli oneri di cui al precedente comma sono imputati nei limiti di lire 5 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, quarto comma, del presente decreto.
A tali iniziative è applicabile l'art. 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Nel caso di mutui ai quali si applica la gerarchia dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente iscritte, in deroga al primo comma dell'art. 2822 del codice civile, dopo la trascrizione della convenzione prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisizione a favore del comune delle aree oggetto della convenzione.
Il secondo comma dell'art. 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, come modificato dall'art. 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è sostituito dal seguente:
«Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà».
Articolo 6
I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni possono obbligare detti comuni a dotarsi del programma pluriennale di attuazione con provvedimento motivato nel quale siano indicate le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendono necessaria la formazione di tale strumento.
Per i comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, oltre che nei casi di cui all'art. 9 della medesima legge, le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate anche se il programma pluriennale di attuazione comprendente l'area da edificare sia stato soltanto adottato, ma non ancora approvato.
In assenza di programma pluriennale di attuazione o per aree in esso non comprese, le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, lettere b), c) e d)della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) da realizzare su aree che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona od in piani di lottizzazione convenzionati.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano fino al 31 dicembre 1984.
Gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono consentiti su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi.
Articolo 7
Fatte salve le norme di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano le disposizioni dell'art. 48 della legge medesima.
Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497:
a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
c) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.
Per gli interventi di cui al comma precedente, la istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.
Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Alle istanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 8 del presente decreto.
Articolo 8
Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.
In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.
Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione di edificare, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.
La domanda di concessione o quella di autorizzazione di cui all'art. 7 del presente decreto deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le opere da eseguire siano stati assentiti con le modalità di cui al precedente comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree comunque dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Fino al 31 dicembre 1984 le determinazioni del consiglio comunale sulle istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione alla lottizzazione, proposte ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, da proprietari che rappresentino almeno i 3/4 del valore dell'imponibile catastale delle aree interessate, devono essere comunicate non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento delle istanze stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dall'amministrazione comunale, o dalla scadenza del termine indicato nel nono comma del presente articolo.
L'istanza di lottizzazione ha effetti vincolanti anche per i proprietari che non hanno aderito al piano di lottizzazione. I proprietari dissenzienti possono proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura dei proponenti o dalla pubblicazione nel foglio annunzi legali. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle opposizioni senza che il consiglio comunale abbia emesso alcuna determinazione, le opposizioni stesse si intendono respinte.
Il provvedimento negativo emesso sulle istanze di lottizzazione o la richiesta di nuovi elementi possono essere motivate soltanto col contrasto con le prescrizioni urbanistiche generali ovvero con la necessità di introdurre specifiche modifiche al piano di lottizzazione.
Il potere di richiedere atti e documenti può essere esercitato dal comune una sola volta ed entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di lottizzazione.
La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inerzia comunale sui progetti di lottizzazione.
Le norme contenute nel presente articolo non si applicano ai piani di lottizzazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano approvati dal consiglio comunale e assentiti dalla regione. In tal caso trascorsi 120 giorni dall'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, questa si intende assentita.
Le sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui al primo comma del presente articolo e di cui al precedente art. 7, qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano state eseguite e risultino in contrasto con norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti urbanistici generali ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima.
I provvedimenti di sequestro previsti dal codice di procedura penale relativi ad opere edilizie eseguite in conformità a formale provvedimento esplicito di assenso, qualora siano motivati esclusivamente con il contrasto del progetto relativo alla costruzione delle opere rispetto agli strumenti urbanistici, possono essere disposti solo a seguito della sospensione o dell'annullamento in sede amministrativa o giurisdizionale del relativo provvedimento amministrativo.
Articolo 9
Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per le esigenze proprie, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado conviventi, il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica.
Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono rispondere ai requisiti dell'art. 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione è affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.
La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non si adempia, decade dal beneficio ed il comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.
La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.
Il terzo comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:
«Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, non superiore al 10%, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione».
]
Articolo 10
Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che può essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.
Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che potrà essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni dalla scadenza di tale termine.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un provvedimento esecutivo di rilascio.
Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato espresso per morosità del conduttore, è condizione di procedibilità dell'istanza di cui al primo e secondo comma del presente articolo che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'istanza di cui al precedente comma è proponibile da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio per morosità, solo se questa risulti sanata.
L'istanza del conduttore non è ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1970, n. 25, nel caso in cui il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare risulti superiore di oltre un quarto a quello complessivo del nucleo familiare del locatore o dell'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, ove presentata, nonché nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) del quinto comma del successivo art. 14. Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilità l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare.
Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di nuova fissazione dell'esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.
La mancanza delle attestazioni di cui sopra è causa di inammissibilità della istanza.
Il locatore e l'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio che intendano opporsi alla fissazione della nuova esecuzione devono assolvere con le medesime modalità all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi.
In caso di dichiarazione mendace si applica l'art. 495 del codice penale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori nei cui confronti sia già stato emesso un provvedimento ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.
Articolo 11
Nella ipotesi di cui al primo comma dell'art. 10 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non oltre venti giorni da tale data.
Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.
Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore ed all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.
Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore la esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.
Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.
Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario.
Il pretore, nelle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 10, determina il giorno dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.
Articolo 12
Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'art. 1, terzo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, e degli articoli 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, il locatore può chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile.
Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza.
L'istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.
Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, può presentare deduzioni scritte e produrre documenti.
Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione, osservando i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'art. 11. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.
Articolo 13
Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15.
Con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competente, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni.
Presso le prefetture delle provincie comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti è istituita una commissione con funzioni consultive sui problemi inerenti alla esecuzione in detta area dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione.
Tale commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati.
Ove l'area comprenda comuni appartenenti a più provincie, della commissione fanno parte oltreché i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette provincie. Essa è presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area.
La commissione fornisce al pretore tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinché egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate.
Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE.
Articolo 14
Nei comuni di cui al primo comma dell'art. 13 il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.
Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell'art. 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE può chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dall'art. 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.
Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'art. 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione il quale potrà essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni dalla scadenza di tale termine. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo predetto, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso entro diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto un provvedimento esecutivo di rilascio.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nelle legge 15 febbraio 1980, n. 25;
b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire 12 milioni;
c) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore risulti superiore di oltre un quarto a quello complessivo del nucleo familiare del locatore o del beneficiario del provvedimento di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, ove presentata;
d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale sia dovuto un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore, le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata. (1)
Nel caso previsto dalla lettera d) del quinto (*) comma, ove il canone dovuto per l'immobile offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento sul reddito complessivo del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare, il conduttore può chiedere al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione del canone da corrispondersi direttamente al locatore. A tal fine il comune può utilizzare le somme di cui agli articoli 75 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed i proventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
L'integrazione è corrisposta fin tanto che sussista la incidenza nella misura sopra indicata e comunque per non più di due anni.
Il pretore, nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita, quando sia stata costituita, la commissione di cui all'art. 13 determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo.
(*) Così rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 29, del 30 gennaio 1981.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 4 febbraio 1982, n. 34]
Articolo 15
Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE; nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre venti giorni da tale data.
Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.
Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore e all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.
Il locatore e l'eventuale beneficiario che intendano opporsi alla fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione debbono assolvere con le modalità di cui al secondo comma all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi.
In caso di attestazione mendace si applica l'art. 495 del codice penale.
Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.
Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonché le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.
Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore e all'eventuale beneficiario.
Le istanze proposte ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663, e i provvedimenti che su di esse eventualmente siano stati emessi conservano la loro efficacia.
Articolo 16
Nel biennio 1982-83 è autorizzata la spesa di lire 400 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'acquisto di alloggi da destinare a famiglie di sfrattati in casi di particolare gravità.
Tale fondo è depositato nel conto corrente istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti raccolgono e trasmettano al CER tutti i dati relativi alla situazione degli sfratti nell'ambito della rispettiva provincia. Nei quindici giorni successivi il CER, sia sulla base dei dati trasmessi dai prefetti che dei dati che abbia nel frattempo direttamente acquisito, determina con proprie deliberazioni i criteri di ripartizione e di utilizzazione del predetto fondo con preferenza per i comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980.
La delibera del CER è resa esecutiva con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed immediatamente comunicata ai comuni ed alle regioni interessate.
Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi.
In tal caso il Ministro del tesoro provvederà con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.
Restano in vigore le norme di cui al secondo ed ottavo comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Con le procedure previste dai precedenti commi si provvede all'utilizzo dei fondi già assegnati e non impiegati ai sensi dell'art. 7, commi secondo e terzo, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
I fondi di cui ai commi precedenti che rimangono inutilizzati possono essere destinati alla copertura degli oneri comunque connessi alla realizzazione dei programmi costruttivi previsti nel presente decreto.
I sindaci provvedono immediatamente a reperire, conferendo alla richiesta la più ampia pubblicità, unità abitative da destinare a famiglie di sfrattati mediante acquisto o locazione.
Il reperimento degli alloggi può avvenire anche nell'ambito degli altri comuni della provincia secondo criteri di prossimità al territorio del comune nel quale risiedono le famiglie da sistemare.
I proprietari che intendono vendere o locare immobili adibiti ad abitazione presentano al sindaco e al prefetto offerta irrevocabile per un periodo di sessanta giorni dall'invio dell'offerta stessa.
Le offerte di vendita o di locazione devono indicare l'ubicazione e le caratteristiche dell'alloggio con allegata planimetria aggiornata nonché, rispettivamente, il prezzo ed il canone mensile.
Gli immobili da acquistare o da locare debbono avere caratteristiche economico-popolari, con preferenza per quelli la cui superficie utile non sia superiore a 85 metri quadrati.
Il prezzo di acquisto è determinato in base ad una valutazione dell'ufficio tecnico erariale, o dell'organo tecnico comunale, ovvero, nei casi di urgenza, in base ad una perizia giurata resa da perito iscritto negli appositi albi.
Il prezzo di cui al precedente comma in ogni caso non può superate il valore locativo dell'alloggio, calcolato con i criteri previsti dall'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50%.
Il contratto di compravendita di cui al presente articolo è rogato in forma pubblica amministrativa ed è esente da ogni tipo di imposizione fiscale per entrambi i contraenti. Copia del contratto stesso è inviata al prefetto, a cura del sindaco, il giorno stesso della stipula.
Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti l'acquisizione di immobili da destinare ad abitazione per gli sfrattati sono soggetti al controllo in via successiva.
Qualora i sindaci non provvedano a reperire e ad acquisire unità abitative entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della somma assegnata a ciascun comune interessato, ad essi si sostituisce direttamente il prefetto della rispettiva provincia, il quale provvede al reperimento degli alloggi dandone immediata notizia al competente organo di controllo per l'esercizio dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario, il quale deve provvedere all'acquisto entro venti giorni dalla nomina.
Per la erogazione dei fondi si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Per l'assegnazione degli alloggi si applicano le disposizioni dell'ottavo, nono e decimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, in quanto compatibili.
Resta salva la diversa disciplina dettata dalle regioni a statuto speciale e dalle provincie di Trento e Bolzano.
Articolo 17
Gli enti e le società indicati dall'art. 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità.
Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del 30% della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell'art. 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'art. 59, numeri 1), 3), 4) e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione.
Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.
Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione.
Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione è il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilità non è stata tempestivamente resa nota.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nel primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole «sulla necessità del locatore» sono inserite le parole «o sulla finita locazione».
Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole «20 per cento» e «10 per cento» sono rispettivamente sostituite con le parole «40 per cento» e «20 per cento».
Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984.
Articolo 18
Non concorrono alla determinazione del reddito ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi le plusvalenze di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate mediante cessione che comporta il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione.
L'agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:
a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983;
b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti dal cedente al 31 dicembre 1981 che alla stessa data non costituiscano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
c) la cessione deve essere effettuata nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, costituite da persone fisiche per l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione;
d) le plusvalenze debbono essere accantonate in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori, separatamente annotate ai sensi del sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, con riferimento al presente decreto;
e) ferma restando la facoltà di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in immobili di nuova costruzione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ubicati nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 13 del presente decreto, destinati alla locazione alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, con vincolo, anche per gli aventi causa di tale destinazione, per dieci anni a partire da quello in cui il reinvestimento viene effettuato. Il vincolo è assunto con sottoscrizione di atto unilaterale di obbligo, depositato presso il comune e trascritto nei registri delle conservatorie dei registri immobiliari.
Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
L'ammontare delle plusvalenze accantonate o annotate che non risultano reinvestite con l'osservanza delle disposizioni recate dai commi precedenti concorre alla determinazione del reddito del periodo di imposta in cui si verifica l'inosservanza con applicazione della pena pecuniaria nella misura dal 25 al 50% delle plusvalenze che avrebbero dovuto concorrere alla determinazione del reddito nel periodo di imposta in cui sono state realizzate.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate da enti non commerciali. Per tali plusvalenze le annotazioni di cui al punto d) del secondo comma devono essere effettuate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze stesse sono state realizzate.
Articolo 19
Fino al 31 dicembre 1983, l'aliquota del 2% della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'art. 8, primo comma, n. 1 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, si applica indipendentemente dalla data di costruzione, anche alle cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato, destinati ad abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principali l'acquisto, la gestione e la alienazione di immobili a condizione che si tratti di fabbricati o porzioni di fabbricato ubicati nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, ed in quelli confinanti, e che la cessione sia effettuata nei confronti di persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione ovvero nei confronti di cooperative aventi i requisiti indicati nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.
Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983 per i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al precedente comma posti in essere, alle condizioni, nei termini e nei confronti dei soggetti ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole l'imposta di registro è ridotta al 2% e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle cessioni ed ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato ubicati nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dal comma secondo dell'art. 13, effettuate o posti in essere dopo la data di pubblicazione del provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica fino al 31 dicembre 1983 dagli stessi soggetti ed alle condizioni previste nei commi precedenti.
Articolo 20
Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione ubicati nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 13 del presente decreto e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo I della legge 27 luglio 1978, n. 392, il limite di lire quattromilioni di cui alla lettera c)del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire settemilioni a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.
Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazione, concessi in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del 50% ed è esente nel periodo stesso dalla imposta locale sui redditi.
Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 21
In deroga all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 13 del presente decreto, diverse da quelle adibite ad abitazione principale e da quelle utilizzate come residenze secondarie o comunque direttamente utilizzate, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, il reddito, determinato ai sensi del primo comma dell'art. 88 dello stesso decreto, è aumentato del 150%.
Lo stesso aumento si applica anche se le suddette unità immobiliari sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche purché non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.
Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la maggiorazione non si applica:
a) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente;
b) alle unità immobiliari adibite ad uso professionale e a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, o per le quali operano le disposizioni degli articoli 7, comma terzo, e 8, comma primo, del presente decreto, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.
Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del primo comma non si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si chiuda entro sei mesi da tale data.
Con effetto dal 1° gennaio 1982, la misura del 20% prevista dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata all'80%. Rimane ferma la misura del 20% per le unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o per le quali operano le disposizioni degli articoli 7, comma terzo, e 8, comma primo, del presente decreto, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, ovvero in mancanza da quando l'immobile si è reso abitabile.
Articolo 22
All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 23
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.