Come è noto, nel campo di applicazione della direttiva CEE 89/392, attuata con decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, sono compresi gli elevatori per sole cose, con le esclusioni di cui all'art. 1,
comma 5, mentre talune tipologie di piattaforme elevatrici, ad esempio per disabili, non ne sono univocamente
escluse non essendo immediatamente inquadrabili nella definizione di ascensore.
La materia, già trattata dalle leggi 24 ottobre 1942, n. 1415, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
1963, n. 1497, per quanto concerne gli elevatori per sole cose ed anche dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per le
piattaforme elevatrici per disabili viene ora ad essere inserita - per taluni aspetti - anche nel campo di applicazione
della direttiva CEE 89/392.
Al fine, quindi, di riordinare le varie disposizioni omogeneizzandole anche, per analogia, con le norme di sicurezza
di impiego valevoli per gli impianti di ascensore, si forniscono i seguenti chiarimenti:
A. Montacarichi
Ai fini della presente circolare per "montacarichi" si intendono gli elevatori per sole cose con le caratteristiche
seguenti:
- aventi un abitacolo per contenere il carico (cabina o piattaforma o altro contenitore per il carico), non accessibile
alle persone;
- che servono piani definiti;
- aventi corsa maggiore o eguale a 2 m.;
- traslanti su guide rigide o, pur non spostandosi lungo guide rigide, traslanti lungo un percorso perfettamente
definito nello spazio (per esempio i montacarichi a pantografo);
- aventi portata non inferiore a 25 kg oppure idonei a sollevare un carico maggiore di 50 kg;
- installati stabilmente.
1. Dal 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996,
gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della presente circolare, sono installati e messi in
servizio in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996. Le licenze di impianto e di
esercizio di cui ai successivi punti 4 e 5, rilasciate dai sindaci, non sono condizionate all'esame tecnico
favorevole.
Gli elevatori destinati al trasporto di sole cose, oggetto della presente circolare, sono soggetti a verifiche
periodiche da effettuarsi, su incarico del proprietario dello stabile ove è installato il montacarichi, ogni due
anni, da parte di un organismo italiano di certificazione, autorizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 459/1996, oppure già autorizzato in via provvisoria per le certificazioni di
cui al punto 16 dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, ai sensi della
circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 febbraio 1993, n. 159258.
2. Per la manutenzione dei montacarichi oggetto della presente circolare, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 5 della legge n. 1415/1942, agli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1767/1951, e all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1497/1963.
3. La licenza di impianto si intende automaticamente rilasciata, previa comunicazione al sindaco, da parte del
proprietario dello stabile ove deve essere installato il montacarichi, in cui siano riportati i seguenti dati:
indirizzo dello stabile ove si intende installare il montacarichi;
portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;
ragione sociale della ditta individuata dal proprietario o da chi per esso per l'installazione del montacarichi.
Gli uffici comunali assegnano al montacarichi un numero di matricola e lo comunicano al proprietario.
4. La licenza di esercizio si intende automaticamente rilasciata, dopo la marcatura CE del montacarichi ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 459/1996, previa comunicazione al sindaco da
parte del proprietario dello stabile o della costruzione ove è installato il montacarichi, in cui siano riportati i
seguenti dati:
indirizzo dello stabile ove è installato il montacarichi;
portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;
dichiarazione di conformità della ditta costruttrice ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 459/1996;
indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n. 1415/1942, cui il proprietario ha affidato la
manutenzione del montacarichi;
accettazione dell'incarico ad effettuare le verifiche periodiche sul montacarichi da parte di un organismo
italiano di certificazione di cui al primo comma del precedente punto 1.
5. La licenza di esercizio si intende automaticamente rinnovata ogni due anni, mediante effettuazione della
verifica periodica con esito positivo da parte dell'Organismo italiano di certificazione, designato dal
proprietario. L'Organismo di certificazione è tenuto a rilasciare al proprietario il verbale di verifica
periodica e ad inoltrare al sindaco i verbali di verifica periodica con esito negativo.
In caso di verifica periodica negativa il sindaco attua le misure del caso, ivi compreso il fermo dell'impianto
fino alla rimozione delle cause che lo hanno determinato.
Le operazioni di ispezione periodica, dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di
esercizio del montacarichi sono in condizioni di efficienza e che i dispositivi di sicurezza funzionano
regolarmente o sono in condizione di funzionare regolarmente e che si è ottemperato alle prescrizioni
eventualmente impartite in precedenti ispezioni, devono essere eseguite dal manutentore, secondo quanto
indicato dall'Organismo di certificazione incaricato dell'ispezione.
Il proprietario, o chi per esso, è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perchè siano eseguite le
ispezioni periodiche del montacarichi.
L'esito delle ispezioni periodiche è annotato (o allegato) in apposito libretto o fascicolo nel quale è
contenuta anche copia della dichiarazione di conformità del montacarichi di cui all'allegato II del decreto
del Presidente della Repubblica n. 459/1996 e copia delle comunicazioni del proprietario, o di chi per esso,
al sindaco per il rilascio automatico delle licenze di impianto e di esercizio, nonchè copia delle
comunicazioni del sindaco al proprietario relative al numero di matricola assegnato al montacarichi ed
all'avvenuta ricezione della comunicazione per il rilascio automatico della licenza di esercizio.
In ogni abitacolo di montacarichi è apposto a cura del proprietario, o di chi per esso, una targa in cui sono
riportate le seguenti indicazioni:
a) organismo di certificazione incaricato di effettuare le verifiche
periodiche;
b) ditta installatrice e numero di fabbricazione del montacarichi;
c) comune e numero di matricola assegnato;
d) portata complessiva in chilogrammi.
6. Per "modifiche costruttive" di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
459/1996 si intendono, in particolare, quei lavori che comportino anche uno solo dei seguenti casi:
- cambiamento della velocità del montacarichi;
- cambiamento della portata del montacarichi;
- cambiamento della corsa del montacarichi;
- cambiamento del tipo di azionamento del montacarichi (idraulico, elettrico, ecc.);
- sostituzione di parte essenziale del montacarichi;
- variazione dell'altezza del piano di carico.
In caso di "modifiche costruttive" di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
459/1996, il proprietario, o chi per esso, invia al sindaco la medesima documentazione prevista per il
rilascio automatico delle licenze di impianto e di esercizio informandone l'organismo tecnico già
competente all'effettuazione delle verifiche periodiche. Le ispezioni periodiche sono effettuate in
conformità al precedente punto 6.
7. I "componenti di sicurezza" dei montacarichi, soggetti a dichiarazione di conformità da parte del costruttore
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, sono:
- i dispositivi di blocco delle porte o portelli di piano, il dispositivo contro eccesso di velocità;
- la valvola di blocco (o la valvola di riduzione differenziale);
- i circuiti di sicurezza con componenti elettronici;
- il paracadute;
- gli ammortizzatori, esclusi quelli a molla senza ritorno ammortizzato.
8. I montacarichi installati prima del 21 settembre 1996 si intendono legittimamente immessi sul mercato e
messi in servizio se:
a) sono conformi alla legislazione previgente e da essa non era previsto il
rilascio della licenza di impianto e di esercizio, oppure;
b) la licenza di esercizio è stata o viene rilasciata in base alla normativa
previgente, oppure;
c) l'interessato trasmette al sindaco la comunicazione sopra prevista per il
rilascio automatico della licenza di impianto e di esercizio e ne dà
comunicazione, qualora esso sia stato già interpellato, all'Organismo
tecnico già competente per l'esame del progetto e per il collaudo.
I montacarichi non installati prima del 21 settembre 1996, per i quali però è stata presentata domanda per la
licenza di impianto ai sensi della legge n. 1415/42, e per i quali l'ISPESL o l'Ispettorato del lavoro non
hanno ancora dato parere favorevole, si intendono legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio
se il proprietario, o chi per esso, trasmette al sindaco le comunicazioni sopra previste per il rilascio
automatico della licenza di impianto e di esercizio.
B. Piattaforme elevatrici per disabili
Le indicazioni applicative fornite per gli elevatori per sole cose si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della
presente circolare, anche alle piattaforme elevatrici per disabili con altezza di caduta superiore a 2 metri.
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