ISPESL Circolare esplicativa del D.M. 587/87.

Su proposta del “Comitato Tecnico per la predisposizione di specifiche tecniche relative a impianti ed apparecchi per il sollevamento di persone” dell'ISPESL, ed a seguito parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato con nota prot. 161165 del 21 febbraio 1990 e dal Ministero del lavoro e della Previdenza con nota prot. 21384/OM.4C del 26 febbraio 1990, si trasmette la circolare di cui all'oggetto.

“Con riferimento all'articolo 1, punto 1 della direttiva 84/529/CEE, si intendono “installati stabilmente” ai fini dell'applicazione del D.M. 9 dicembre 1987, n. 587, fino a diversa interpretazione comune per i paesi della Comunità europea, gli ascensori elettrici che, per le loro caratteristiche, possono essere considerati “fissi” secondo il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 e relativi pareri della Commissione di studio per gli ascensori e montacarichi del CNR.

Gli ascensori elettrici, esclusi dal campo di applicazione del decreto, restano disciplinati dalle norme per essi vigenti, quando esistono.

Con riferimento all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 84/529/CEE, ai sensi dell'articolo 2 punto 1 b) del D.M. 587/87, si intendono per “ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici” , “gli ascensori aventi velocità non superiore a 0,1 m/s, appositamente costruiti per il trasporto dei minorati fisici”. Considerata la velocità estremamente bassa, è sufficiente una dichiarazione del proprietario che attesti la destinazione dell'impianto al trasporto di minorati fisici e la sua conformità alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche perché lo stesso possa essere collaudato secondo le norme di cui al D.P.R. 1497/63. Non è proibito il trasporto anche di altre persone.

Con riferimento all'articolo 1 della direttiva 84/529/CEE, si precisa che le denominazioni “ascensori e montacarichi da cantiere edile e di lavori pubblici” e “impianti per la costruzione”, derivano dalla traduzione del testo della direttiva e rientrano nel campo degli impianti definiti in Italia “ascensori da cantiere”, esclusi anche dal campo di applicazione del D.P.R. 1497/63.

Per “impianti per la manutenzione” devono intendersi, in particolare, sia gli impianti speciali destinati a lavori di ispezione e manutenzione, in vari punti della corsa, dalla cabina o dal tetto di essa, sia gli ascensori destinati esclusivamente al trasporto di personale alla sommità di ciminiere, in pozzi idrici o simili, per operazioni di ispezione e manutenzione. Per detti impianti resta comunque l'obbligo di rispondenza alle norme di cui al D.P.R. 1497/63.

Per quanto riguarda il termine “impianti per la costruzione e la manutenzione”, la definizione sopra data deve intendersi provvisoria in attesa di chiarimento comune per i paesi della Comunità europea.

Con riferimento all'articolo 3 del D.M. 587/87, si precisa che “gli ascensori installati in un edificio o parte di edificio destinato a residenza di un unico nucleo familiare e con tutte le porte di piano” (e non necessariamente gli accessi al locale del macchinario o al locale delle pulegge di rinvio) “inaccessibili agli altri eventuali occupanti l'edificio ed al pubblico in generale”, restano disciplinati dal D.P.R. 1497/63.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 587/87, “gli ascensori, di nuova costruzione, in servizio privato, sono soggetti, salvo quanto diversamente disposto nel decreto, a quanto previsto per gli ascensori cat. A e cat. B nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e sue modificazioni e nel D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 e sue modificazioni”.

Ne consegue che un impianto rientrante nel campo di applicazione della norma, per esempio un impianto che, secondo il D.P.R. 1497/63, sarebbe classificato “montacarichi cat. C”, deve rispondere a quanto previsto dai regolamenti amministrativi per gli ascensori cat. A e B (rinnovo annuale della licenza) e deve possedere i requisiti di cui all'allegato 1 del decreto, salvo che il relativo progetto non venga presentato entro il 9 aprile 1991, nel qual caso può in alternativa rispondere alle norme preesistenti sia amministrative sia tecniche e cioè essere classificato “montacarichi cat. C” (con rinnovo biennale della licenza di esercizio) e possedere i requisiti tecnici indicati nel D.P.R. 1497/63 per i montacarichi cat. C.

Nel caso di un montacarichi, con portata non inferiore a 25 kg, aventi le caratteristiche che, secondo il D.P.R. 1497/63, ne permettono la classificazione in cat. D, anche se la superficie o la profondità superano i valori massimi indicati nella definizione di “montacarichi” di cui all'allegato 1, esso può essere collaudato, su progetto presentato entro il 9 aprile 1991, come cat. D secondo le norme preesistenti e cioè con rinnovo di licenza quadriennale e caratteristiche tecniche di cui al D.P.R. 1497/63 per i montacarichi cat. D.

Nel caso invece che un montacarichi classificabile in cat. D secondo il D.P.R. 1497/63 avesse un valore di superficie o di profondità superiore a quello massimo indicato nell'allegato 1 e una portata inferiore a 25 kg, non essendovi norme speciali preesistenti per detti impianti, esso deve avere i requisiti di cui all'Allegato 1 e sottostare a quanto la legge 1415/42 e il D.P.R. 1767/51 prevedono per gli impianti che in dette norme vengono denominati “ascensori di cat. A”, e “ascensori di cat. B”, cioè rilascio di licenze di impianto e di esercizio e rinnovo annuale della licenza di esercizio.

Per lo stesso motivo un ascensore con corsa inferiore a 2 metri deve dal 9 aprile 1988, se di nuova costruzione, rispondere alle norme di cui al D.M. 587/87, non essendovi norme speciali preesistenti di riferimento per l'applicazione della norma transitoria. Altra estensione del campo di applicazione del D.M. 587/87 rispetto a quello del D.P.R. 1497/63 deriva dalla definizione di ascensore contenuta nel D.M. che include anche gli ascensori che solo per un tratto della corsa corrono tra guide verticali o con inclinazione rispetto alla verticale inferiore a 15 gradi. Anche per detti impianti, non essendovi norma speciale preesistente, non si può applicare la norma transitoria e già dal 9 aprile 1988 possono essere installati solo se rispondenti all'Allegato 1 del D.M. 587/87.

Il D.M. 587/87 ha così sia modificato l'applicazione delle norme amministrative per taluni impianti, sia ampliato il foro campo di applicazione agli ascensori con corsa minore di due metri, agli elevatori di dimensioni eccedenti quelle indicate nella definizione di montacarichi contenuta nell'allegato 1, con portata inferiore a 25 kg, ed agli ascensori che, solo per un tratto della corsa, corrono tra guide verticali o con inclinazione rispetto alla verticale minore di 15 gradi.

Secondo l'articolo 8 del D.M. 587/87: “Per gli ascensori in servizio privato rientranti nel campo di applicazione del decreto, fatto salvo l'obbligo di cui agli articoli 5 e 9, è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano presentati all'Amministrazione competente entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto”.

Gli elevatori elettrici classificati, in base alle loro caratteristiche, secondo il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, quali “ascensori categoria A”, “ascensori categoria B” e “montacarichi categoria C”, possono, secondo quanto consentito dall'articolo 8 del D.M. 587/87, rispondere alle norme del suddetto D.P.R., purché il progetto di installazione venga presentato alle Amministrazioni competenti entro il 9 aprile 1991.

Per gli elevatori elettrici che sarebbero classificati, in base alle loro caratteristiche, secondo il D.P.R. 1497/63, quali ascensori di categoria A e B e montacarichi di categoria C, e di cui viene invece presentato progetto conforme a quella richiesta nell'Allegato l di detto D.M., il collaudo deve essere effettuato secondo quanto specificato nello stesso allegato e gli elevatori assumono la denominazione di “ascensori” o “ascensori per merci” o “montautomobili”.

L'adeguamento di cui all'allegato II del D.M. 587/87 si riferisce agli elevatori definiti, nel decreto stesso, “ascensori”, pertanto gli impianti collaudati come montacarichi categoria C, secondo norme preesistenti, devono essere adeguati anch'essi secondo le prescrizioni di detto allegato.

I lavori necessari per adeguare, entro il 9 aprile 1992, gli ascensori elettrici alle prescrizioni di cui all'Allegato II devono essere prescritti in occasione delle verifiche periodiche o di collaudo degli impianti e devono essere controllati in occasione delle verifiche periodiche successive dagli Organi competenti alla loro effettuazione.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 587/87, “per ascensori in servizio privato, di nuova costruzione, da installarsi in edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto, possono essere consentite deroghe all'osservanza delle norme di cui all'allegato 1 del decreto la cui applicazione trovi ostacolo nella configurazione dei luoghi, purché siano adottate misure di sicurezza non inferiori a quelle prevista dal D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, da approvarsi con la procedura di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.”.

Per chiedere la deroga, deve essere presentata alla Commissione di studi per gli ascensori e montacarichi del CNR istanza corredata dalla documentazione comprovante sia la preesistenza dei volumi dell'edificio interessati, sia le misure che si intendono adottare (comunque non inferiori a quelle previste dal D.P.R. 1497/63, capi da I a III).

Per quanto riguarda l'art. 5 del D.M. 587/87, esso riguarda “variazioni di impianti” avvenute dopo il 9 aprile 1988 con diminuzione delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Qualora una variazione con diminuzione delle condizioni di sicurezza sia stata eseguita nel rispetto del D.P.R. 1497/63 in data antecedente al 9 aprile 1988 e non sia stata ancora controllata, in sede di verifica né sia stata per essa richiesta verifica straordinaria prima di detta data, la preesistenza della variazione al 9 aprile 1988, quando essa non risulti evidente da documentazioni o situazioni di fatto, potrà essere attestata dal proprietario dell'impianto con atto notorio o dichiarazione sostitutiva.

Nell'evidenziare che per l'articolo 5 non è prevista norma transitoria, si fa osservare che il legislatore si è preoccupato di limitare subito le variazioni a sfavore della sicurezza di impianti preesistenti, limitandole a quelle che possono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui all'Allegato 1 e ciò sia per le parti direttamente modificate a sfavore della sicurezza sia per le parti dell'impianto che dalla modifica sono interessate con diminuzione, delle condizioni di sicurezza preesistenti. A seguito della pubblicazione del D.M. 587/87, ai fini dell'individuazione dei lavori di trasformazione, modifica o sostituzione di parti di impianto che comportano l'obbligo della richiesta di verifica straordinaria ai sensi dell'articolo 3 della legge 1415/42, fin da ora ci si deve riferire all'enunciato contenuto nell'appendice E, punto E2 dell'allegato 1 al suddetto D.M. In un impianto collaudato secondo le norme di cui al D.P.R. 1497/63 o a norme ad esso preesistenti, la sostituzione del paracadute, o del limitatore di velocità, o delle serrature, o degli ammortizzatori con altri componenti dello stesso tipo e rispondenti alle norme di cui al D.P.R. 1497/63 (capi da I a III) e relativi pareri del CNR, se non vengono apportate variazioni all'impianto che influiscono a sfavore della sicurezza sul loro funzionamento, non può in nessun caso essere considerata ,variazione con diminuzione delle condizioni di sicurezza preesistenti” e pertanto i nuovi componenti possono non essere muniti di certificazione CEE.

Quando vengono effettuate variazioni di impianti preesistenti che mantengono o aumentano le condizioni di sicurezza preesistenti, senza variazione delle caratteristiche precedenti o con variazione delle stesse tali che non è necessaria una calcolazione per dimostrare il mantenimento o l'aumento di dette condizioni, è sufficiente una dichiarazione in tal senso della ditta che ha effettuato la modifica, allegata alla descrizione dei lavori ed alla richiesta di verifica straordinaria e deve essere evitata, da parte degli Organi di controllo, la richiesta di documentazioni o calcolazioni.

Per quanto riguarda la “dichiarazione a firma di un ingegnere inscritto all'Albo che attesti l'idoneità delle strutture dell'edificio a sopportare le sollecitazioni trasmesse dall'impianto”, di cui al punto C4 dell'allegato I al D.M. 587/87, si deve intendere che le strutture di cui sopra comprendono la soletta portante o le strutture in ferro portanti del locale del macchinario, ad eccezione di telai o cavalletti di sostegno dell'argano, di cui comunque non è necessario richiedere calcolazione in quanto considerate parti dell'impianto costruite sotto la responsabilità esclusiva del costruttore dell'ascensore.

Per quanto riguarda l'art. 10 del D.M. 587/87, si rileva che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del D.M. 586, gli elenchi di “tutti gli organismi autorizzati nella Comunità europea e le successive modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'industria, commercio e artigianato”.

Si fa rilevare infine che il D.M. 587/87 rimanda alle norme nazionali per quanto riguarda:

-

i regolamenti amministrativi

-

le regole tecniche per la costruzione degli edifici

-

l'impianto elettrico a monte dell'interruttore generale F.M. del locale del macchinario

-

le misure antincendio.


Ne deriva che non tutti gli articoli del D.P.R. 1497/63 sono abrogati ed in particolare restano valide le prescrizioni di detto decreto riguardanti:

-

le caratteristiche dei vetri di sicurezza limitatamente alle difese del vano di corsa, quando consentiti dalle norme per la protezione contro gli incendi

-

l'interruttore generale fuori del locale del macchinario

-

il collaudo, la verifica e la manutenzione degli impianti ex articoli 17, 18 e 19.