ISPESL Circolare n. 48 del 11 giugno 1986

Ascensori e montacarichi: art. 9.4 del D.P.R. n. 1497/1963 e legge n. 818/1984.

A seguito di richieste avanzate da alcuni Dipartimenti periferici in ordine all'argomento in oggetto si danno le seguenti indicazioni.

Considerato che, stante la legge n. 818/1984, il Comando del VV.FF. in via ordinaria non è tenuto al rilascio immediato del Certificato di prevenzione incendi, per le attività esistenti alla data del 10 dicembre 1984, ma solo e soltanto al rilascio del nulla osta provvisorio con i tempi e le modalità stabiliti dalle norme relative atteso che la certificazione suddetta in alcuni casi deve essere riferita all'intero complesso e comprendere quindi più attività com'è il caso di edifici aventi altezza di gronda superiore a 24 m all'interno dei quali sono installati ascensori con corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m per gli elevatori di cui all'art. 9.4 del D.P.R. n. 1497/1963 non si può che prendere atto delle nuove procedure emanate nel settore della prevenzione incendi ed accettare al momento il nulla osta provvisorio rilasciato dal Comando del VV.FF. come certificazione idonea a documentare la rispondenza dell'impianto allo stesso art. 9.4 e in particolare al punto 1 “avere ubicazione e protezione antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei VV.FF.”.

In ogni caso ove si accerti che gli impianti in questione non hanno i requisiti espressamente indicati nel secondo punto dell'art. 9.4, non può essere emesso parere favorevole di collaudo anche in presenza della certificazione dei VV.FF.
Sul libretto di immatricolazione e sul verbale dovrà essere evidenziato che il Comando dei VV.FF. ha rilasciato nulla osta provvisorio in data .....
Si ritiene opportuno che di quanto sopra venga fatta particolare segnalazione agli Uffici che provvedono al rilascio e al rinnovo della licenza di esercizio.