MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 15 settembre 2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vistol'art.1dellalegge13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vistol'art.2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente ladisciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577,e successive modificazioni, recantel'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nullaosta per ascensori e montacarichi, nonche'della relativa licenza di esercizio;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Articolo 1.Campo di applicazione
1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformita' alle specifiche prescrizioni disettore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigoredel presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.
2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:
a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
b) lemodifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte dipiano,dellocaledelmacchinario e/o delle pulegge di rinvio, seeseguitaconmateriali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttividiversi da quelli esistenti;
d) ilrifacimentodeisolai dell'edificio, quando coinvolge lestrutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
e) ilrifacimentostrutturale delle scale dell'edificio, quandocoinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento
f) l'aumento in altezza dell'edificio,se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitan oattivita' riportate nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3.Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecnichedi settore.
Articolo 2.Obiettivi
1.Aifini della prevenzione degli incendi, della sicurezza dellepersoneedella tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all'art.1 devono essere realizzati in modo da:
a) minimizzare le cause d'incendio;
b) limitare danni alle persone ed alle cose;
c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;
d) limitarela propagazione di un incendio ad edifici e/o localicontigui;
e) consentireaisoccorritoridioperareincondizionidisicurezza.
Articolo 3. Disposizioni tecniche
1.Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti e'approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Articolo 4.Commercializzazione CE
1.I materiali ed i prodotti per la protezione contro l'incendio provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base della conformita' alle direttive europee applicabili possono essere impiegati nelcampo di applicazione disciplinato dal presente decreto sempre che garantiscano un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla allegata regola tecnica.
Articolo 5. Disposizioni finali e abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata regola tecnica.
2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione» pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 e' sostituito dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti».
3. Il punto 6.8. «Ascensori antincendio» della parte prima «Attivita' di nuova costruzione» del titolo II «Disposizioni relative alle attivita' ricettive con capacita' superiore a venticinque postiletto» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e' sostituito dal seguente: «6.8. Ascensori antincendio. Nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere installati ascensori di soccorso, da realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni vigenti».
4. Il punto 3.6.1. «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo II «Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 e' sostituito dal seguente: «3.6.1. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni vigenti». Il punto. 15.7 «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo III «Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell'allegato allo stesso decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e' sostituito dal seguente: «15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformita' alle specifiche disposizioni vigenti».
Articolo 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana ed entrera' in vigore il centoventesimogiorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 settembre 2005 Il Ministro: Pisanu

Allegato
Regola tecnica di prevenzione incendi per i vanidegli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita'soggette ai controlli di prevenzione incendi
1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboligrafici di prevenzione incendi. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, ledefinizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decretoministeriale 30 novembre 1983.
2. Disposizioni generali. Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale delmacchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge dirinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel casoin cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell'edificio,devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile. Le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti dellocale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro portee botole di accesso, se posti in alto ed esigenze dicompartimentazione lo richiedano, devono avere caratteristiche diresistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per lepareti del vano di corsa con il quale comunicano.I setti di separazione, tra vano di corsa e locale delmacchinario, se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste,devono essere realizzati con materiale non combustibile; i fori dicomunicazione, attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi otubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili. All'interno del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle areedi lavoro, destinate agli impianti di sollevamento, non devonoesserci tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie alfunzionamento o alla sicurezza dell'impianto come prescritto dalladirettiva 95/16/CE. L'intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzatacon materiale non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tettodevono essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoconon superiore a 1. Per gli ascensori antincendio e per quelli disoccorso, anche le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabinadevono essere realizzati con materiale non combustibile.Le aree di sbarco protette, realizzate negli edifici quandonecessario davanti agli accessi di piano degli impianti disollevamento, nonche' nell'eventuale piano predeterminato d'uscita,di cui al punto 6, devono essere tali che si possa ragionevolmenteescludere ogni possibilita' d'incendio in esse.
3. Vano di corsa.In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tretipi di impianti di sollevamento:in vano aperto;in vano protetto;in vano a prova di fumo.
3.1 Vano aperto.Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituirecompartimento antincendio; in tal caso e' sufficiente che le paretidel vano di corsa e le porte di piano, le eventuali altre porte oportelli di soccorso ed ispezione siano realizzati con materiali noncombustibili.
3.2. Vano protetto.Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sonosoddisfatti i seguenti requisiti:le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, leporte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti dellocale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle puleggedi rinvio, se esiste, nonche' gli spazi del macchinario e le aree dilavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stessecaratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; glieventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativiall'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazioneresistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabiliin relazione a quanto stabilito al punto 2; tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devonoessere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche diresistenza al fuoco del compartimento.
3.3. Vano a prova di fumo.Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il qualesono soddisfatti i seguenti requisiti:le pareti del vano di corsa devono essere separate dal restodell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese leporte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa,mediante filtro a prova di fumo. E' consentito che il filtro a provadi fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto disollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivipunti 7 e 8;le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, leporte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti dellocale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle puleggedi rinvio, se esiste, nonche' gli spazi del macchinario e le aree dilavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stessecaratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; glieventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativiall'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazioneresistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabiliin relazione a quanto stabilito al punto 2; le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dareaccesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno unlato verso uno spazio scoperto, ovvero verso filtri a prova di fumo.
4. Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/oalle aree di lavoro.Per i vani di cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale delmacchinario, se esiste, gli accessi al locale delle pulegge dirinvio, se esiste, nonche' agli spazi del macchinario e alle aree dilavoro devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti confiltri a prova di fumo.Per i vani di cui al punto 8, gli accessi al locale delmacchinario e gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, seesiste, devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti confiltri a prova di fumo con esclusione di quelli in sovrappressione.Nei vani di cui ai punti 3.2, 3.3 e 7 in cui sono installatiimpianti di sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi checontengono l'olio devono essere chiusi e costruiti in acciaio; letubazioni per l'olio, se installate fuori del vano di corsa, devonoessere di acciaio; in alternativa, i serbatoi e le tubazioni devonoessere protetti dall'incendio e dotati di chiusure capaci ditrattenere l'olio. Le aree di lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono esserefacilmente e chiaramente individuate e devono essere ubicate inambienti aventi caratteristiche conformi con quelle stabilite alpunto 3 per il vano di corsa.
5. Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, dellepulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario.Le aerazioni del vano di corsa, del locale del macchinario, seesiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e/o deglispazi del macchinario devono essere fra loro separate e apertedirettamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale,verso spazi scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le canalizzazioni devono essere realizzate con materiale noncombustibile.L'aerazione del vano di corsa, degli spazi del macchinario o deilocali del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se esistono, deveessere permanente e realizzata mediante aperture, verso spaziscoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano dicorsa e dei locali, con un minimo di:0,20 m2 per il vano di corsa;0,05 m2 per il locale del macchinario, se esiste, e per illocale delle pulegge di rinvio, se esiste.Dette aperture devono essere realizzate nella parte alta dellepareti del vano e/o dei locali da aerare e devono, inoltre, essereprotette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione dicorpi estranei (animali vari, volatili ecc.); tali protezioni nondevono consentire il passaggio di una sfera di diametro maggiore di15 mm. Quando il vano di corsa e' aperto su spazi scoperti, per essonon e' richiesta aerazione.La canalizzazione di aerazione del vano puo' attraversare illocale del macchinario, se esiste, o delle pulegge di rinvio; allostesso modo la canalizzazione di aerazione degli ambienti contenentiil macchinario o del locale del macchinario, se esiste, puo'attraversare il vano di corsa ed il locale delle pulegge di rinvio oaltri locali interni dell'edificio, purche' garantisca la previstacompartimentazione.
6. Misure di protezione attiva.Se in vano protetto o in vano a prova di fumo, gli impianti disollevamento, quando le esigenze di compartimentazione dell'edificiolo richiedono, prima che la temperatura raggiunga un valore tale dacomprometterne il funzionamento, previo comando proveniente dalsistema di rilevazione di incendio dell'edificio, devono inviare lacabina al piano predeterminato di uscita e permettere a qualunquepasseggero di uscire.In prossimita' dell'accesso agli spazi e/o al locale delmacchinario deve essere disposto un estintore di classe 21A89BC,idoneo per l'uso in presenza d'impianti elettrici.Nel locale del macchinario, se esiste, possono essere adottatiimpianti di spegnimento automatici a condizione che siano del tipoprevisto per incendi di natura elettrica, convenientemente protetticontro gli urti accidentali e siano tarati a una temperatura nominaled'intervento tale che intervengano dopo che l'ascensore si siafermato a seguito della manovra prevista al precedente paragrafo.
7. Vani di corsa per ascensore antincendio.Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve risponderealle caratteristiche indicate al punto 3.3. ed alle seguentiulteriori misure:tutti i piani dell'edificio devono essere servitidall'ascensore antincendio;l'uscita dall'ascensore deve immettere in luogo sicuro, postoall'esterno dell'edificio, in corrispondenza del piano predeterminatodi uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto dilunghezza non superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalledisposizioni tecniche di settore;le pareti del vano di corsa, il locale del macchinario, seesiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensoreantincendio, devono essere distinti da quelli degli altri eventualiascensori e devono appartenere a compartimenti distinti da quellidegli altri eventuali ascensori;gli elementi delle strutture del vano di corsa, del locale delmacchinario, se esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree dilavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere unaresistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento ecomunque non inferiore a REI 60; l'accesso al locale macchinario, se esiste, agli spazi delmacchinario o alle aree di lavoro deve avvenire da spazio scoperto,esterno all'edificio, o attraverso un percorso, protetto da filtro aprova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella delcompartimento e comunque non inferiore a REI 60; ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essererealizzata un'area dedicata di almeno 5 m2 aperta, esternaall'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo diresistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento ecomunque non inferiore a REI 60;la botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggioo per l'auto salvataggio di persone intrappolate, deve essereprevista con dimensioni minime m 0,50 x m 0,70 di facile accesso siadall'interno, con la chiave di sblocco, sia dall'esterno dellacabina. Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno m(1,10 x 2,10) con accesso sul lato piu' corto;le porte di piano devono avere resistenza al fuoco noninferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, noninferiore a REI 60;la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deveessere distinta da quella di ogni altro ascensore presentenell'edificio e deve avere una doppia alimentazione primaria esecondaria di sicurezza;i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devonoessere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezionenon inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque,non inferiore a REI 60; in caso di incendio il passaggio da alimentazione primaria adalimentazione secondaria di sicurezza deve essere automatico;i locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, seesistono, ed il tetto di cabina devono essere provvisti diilluminazione di emergenza, con intensita' luminosa di almeno 5 lux,ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgenteautonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 ora e comunque noninferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio;in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essereriservata ai Vigili del fuoco ed eventualmente agli addetti alservizio antincendio opportunamente addestrati;un sistema di comunicazione bidirezionale deve collegare inmaniera permanente la cabina all'ambiente contenente il macchinario oal locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco;nel progetto dell'edificio devono essere adottate misure idoneea limitare il flusso d'acqua nel vano di corsa, durante le operazionidi spegnimento di un incendio; il materiale elettrico all'interno delvano di corsa, nella zona che puo' essere colpita dall'acqua usataper lo spegnimento dell'incendio, e l'illuminazione del vano devonoavere protezione IPX3;gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere tali daconsentire il funzionamento corretto della manovra degli ascensoriantincendio per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuocodell'edificio;gli ascensori antincendio non vanno computati nella valutazionedelle vie di esodo.
8. Vano di corsa per ascensore di soccorso.Quando in un edificio, in relazione alle specifiche disposizionidi prevenzione incendi, deve essere installato un ascensore disoccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamenteper trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed,eventualmente, per l'evacuazione di emergenza delle persone, devonoessere adottare, oltre alle misure di cui al punto 7, anche leseguenti:il numero degli ascensori di soccorso deve essere definito inmodo da servire con essi l'intera superficie orizzontale di ciascunpiano dell'edificio;il locale del macchinario deve essere installato nella sommita'dell'edificio con accesso diretto dal piano di copertura delmedesimo;non e' ammesso un azionamento di tipo idraulico;i condotti di aerazione del locale del macchinario devonoessere separati da quelli del vano di corsa. In caso di condotto diaerazione del vano di corsa, che attraversasse il locale delmacchinario o che fosse contiguo, il condotto di aerazione deveessere segregato e protetto con materiali aventi resistenza al fuocoalmeno REI 120;le dimensioni interne minime della cabina e dell'accesso devonoessere stabilite in base alle esigenze dei vigili del fuoco ed inogni caso non devono essere inferiori ai seguenti valori: larghezza | 1,10 mprofondita' | 2,10 maltezza interna di cabina | 2,15 mlarghezza accesso (posto sul lato minore) | 1,00 m le porte di piano e di cabina devono essere ad azionamentomanuale, la porta di cabina deve essere ad una o piu' ante scorrevoliorizzontali. Al fine di assicurare la disponibilita' dell'impianto,anche in caso di uso improprio, deve essere installato un dispositivoche, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso diquello di accesso dei vigili del fuoco supera i due minuti, riportiautomaticamente la cabina al piano anzidetto. Un allarme luminoso edacustico, a suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalareil fallimento di questa manovra al personale dell'edificio; taleallarme non deve essere operativo quando l'ascensore e' sotto ilcontrollo dei vigili del fuoco;un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deveconsentire ai vigili del fuoco di chiamare direttamente l'ascensoredi soccorso;per l'auto salvataggio, dall'interno della cabina, deve esserepresente una scala che consenta di raggiungere in sicurezza il tettodella cabina stessa attraverso la relativa botola;per consentire il diretto e facile accesso alla botola,all'interno della cabina non sono ammessi controsoffitti.
9. Norme di esercizio.L'uso degli ascensori in caso d'incendio e' vietato. Presso ogniporta di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello conl'iscrizione «Non usare l'ascensore in caso d'incendio». In edificidi civile abitazione e' sufficiente prevedere l'affissione delcartello solo presso la porta del piano principale servito e di tuttigli altri piani da cui si puo' accedere dall'esterno.In caso d'incendio e' consentito unicamente l'uso di ascensoriantincendio e di soccorso in relazione a quanto stabilito dallespecifiche regole tecniche di settore. Inoltre, e' proibito accenderefiamme libere in cabina, nel vano di corsa, nei locali delmacchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonche'depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamentodell'ascensore.I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devonoessere segnalati con apposita segnaletica conforme al decretolegislativo n. 493/1996.