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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27
dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n.
469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Rilevata la necessita' di emanare
specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le strutture
sanitarie, pubbliche e private;
Visto il progetto di regola tecnica
elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di
informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di applicazione
1. Il
presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione
incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle
strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di
quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in
regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
c) strutture che
erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,
ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai
fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari
obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla
tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture sanitarie, di
cui al precedente articolo, sono realizzate e gestite in modo da:
a)
minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle
strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c)
limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei
locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il
locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f)
garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in
condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni
tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2,
e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle
disposizioni tecniche
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma
4, le disposizioni tecniche riportate al titolo II dell'allegato si
applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di
interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di
destinazione d'uso. Qualora gli interventi effettuati su strutture
esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o
attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle
caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o
ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente
agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi
di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su
strutture esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione,
non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti. A fronte
di interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture sanitarie
esistenti, comportanti un incremento di affollamento, in misura tale da
essere compatibile con il sistema di vie di uscita esistente e con
l'eventuale nuovo assetto planovolumetrico, il predetto sistema di vie di
uscita dovra' essere rispondente alle disposizioni di cui al titolo III.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture
sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle
disposizioni riportate al titolo III dell'allegato entro i termini
temporali di cui al successivo art. 6. Non sussiste l'obbligo
dell'adeguamento per le strutture sanitarie:
a) per le quali sia stato
rilasciato il certificato di prevenzione incendi;
b) per le quali siano
stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento,
ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal
competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
3. Le disposizioni
di cui al titolo IV dell'allegato si applicano alle strutture sanitarie
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed
esistenti.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si
applicano altresi':
a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano
prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o
residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione;
b) alle strutture
esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime
residenziale a ciclo continuativo.
Art. 5
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi
dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE,
legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o
regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un
livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a
quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere
commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
2. Nelle more dell'entrata in vigore
di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi
di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco,
nonche' ai prodotti per i quali e' richiesto il requisito di reazione al
fuoco, si applica la regolamentazione italiana vigente, che prevede
specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi
della Commissione europea, stabilite nei seguenti decreti del Ministro
dell'interno:
decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali e' richiesto il requisito
di reazione al fuoco;
decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura ai
quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco.
Art. 6
Disposizioni
transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di
adeguamento stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di
sicurezza, le strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del
precedente art. 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata
in vigore del decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il
novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 settembre 2002
Il Ministro:
Pisanu
REGOLA TECNICA DI
PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE
STRUTTURE SANITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE Titolo I DEFINIZIONI E
CLASSIFICAZIONE
1. - Generalita'
1.1 - Termini, definizioni e tolleranze
dimensionali.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze
dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30
novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
2. Ai
fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:
a) corridoio
cieco:
corridoio o porzione di corridoio dal quale e' possibile l'esodo
in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata
dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia
possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al piu' prossimo luogo
sicuro o via di esodo verticale;
b) esodo orizzontale progressivo:
modalita' di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un
compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando
l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario
procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro;
c) percorso
orizzontale protetto:
percorso di comunicazione orizzontale o
suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al
fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di
adduzione verso luogo sicuro;
d) piano di uscita dall'edificio: piano dal
quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo
sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali
protetti;
e) scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna,
rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e
realizzata secondo i criteri sotto riportati:
i materiali devono essere
di classe 0 di reazione al fuoco;
la parete esterna dell'edificio su cui
e' collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere,
per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m
per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In
alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti
dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle
protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di
resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
1.2 - Classificazione
delle aree delle strutture sanitarie.
1. Le aree delle strutture
sanitarie, ai fini antincendio, sono cosi' classificate:
tipo A - aree od
impianti a rischio specifico, classificati come attivita' soggette al
controllo del C.N.VV.F. ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio
1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) e del decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (Gazzetta Ufficiale n.
212 del 4 settembre 1959) (impianti di produzione calore, gruppi
elettrogeni, autorimesse, ecc.);
tipo B - aree a rischio specifico
accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e
ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici
destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D;
tipo C - aree destinate
a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri
specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non e'
previsto il ricovero;
tipo D - aree destinate a ricovero in regime
ospedaliero e/o residenziale nonche' aree adibite ad unita' speciali
(terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale
operatorie, terapie particolari, ecc.);
tipo E - aree destinate ad altri
servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti
professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per
visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali).
1.3 - Rinvio a
norme e criteri di prevenzione incendi.
1. Per le aree di tipo A ed E,
salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si
applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in
mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982).
Titolo II
STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI
RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O
DIURNO
2. - Ubicazione.
2.1 - Generalita'.
1. Le strutture sanitarie di
cui al presente titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze
di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attivita'
che comportino rischi di esplosione od incendio.
2. Le strutture
sanitarie possono essere ubicate:
a) in edifici indipendenti ed isolati
da altri;
b) in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri
aventi destinazioni diverse purche' queste ultime, fatta salva
l'osservanza delle specifiche disposizioni di sicurezza antincendio, se
soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di
cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto
ministeriale 16 febbraio 1982.
2.2 - Comunicazioni e separazioni.
1.
Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione
incendi, le strutture sanitarie:
a) non devono comunicare con attivita'
ad esse non pertinenti;
b) possono comunicare con attivita' ad esse
pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del
decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e del decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, con le limitazioni di cui al
successivo punto 3.3;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di
fumo o spazi scoperti con le attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 43
(limitatamente ad archivi), 83, 84, 85, 90, 91 (ad esclusione dei locali
di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per
la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o
vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
d) devono
essere separate dalle attivita' indicate alle lettere a), b) e c) del
presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di
resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI 90.
2.3 - Accesso
all'area.
1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili
del fuoco, gli accessi all'area dove sorgono gli edifici devono possedere
i seguenti requisiti minimi: larghezza:
3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al
carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse
posteriore, passo 4 m).
2.4 - Accostamento mezzi di soccorso.
1. Deve
essere assicurata la possibilita' di accostamento agli edifici delle
autoscale dei Vigili del fuoco in modo da poter raggiungere almeno una
finestra o balcone di ciascun piano.
3. - Caratteristiche costruttive.
3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di
compartimentazione.
1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione
devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI
secondo quanto sotto riportato: piani interrati: R/REI 120; edifici di
altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 90; edifici di altezza antincendio
oltre 24 m: R/REI 120.
2. Per le strutture e i sistemi di
compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le
disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.
3. I requisiti di
resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di
compartimentazione nonche' delle porte e degli altri elementi di
chiusura, devono essere valutati e attestati in conformita' al decreto
ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998)
e successive integrazioni.
3.2 - Reazione al fuoco dei materiali.
1. I
materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito
specificato:
a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale,
nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere,
e' consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50%
massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto +
proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere
impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);
b) in tutti gli altri
ambienti e' consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi
rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento
siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di
spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad
impianti di rivelazione degli incendi;
c) i materiali di rivestimento
combustibli, nonche' i materiali isolanti in vista di cui alla successiva
lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono
essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0
escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni
previste alla precedente lettera a), e' consentita l'installazione di
controsoffitti nonche' di materiali di rivestimento e di materiali
isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi,
purche' abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e
siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche
in relazione alle possibili fonti di innesco;
d) i materiali suscettibili
di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di
classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
e) i mobili imbottiti
(poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.)
ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
f) i materiali isolanti in
vista, con componente isolante direttamente esposte alle fiamme, devono
essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1.
Nel caso di
materiale isolante in vista, con componente isolante non esposto
direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco
0-1, 1-0, 1-1;
g) le sedie non imbottite devono essere di classe non
superiore a 2. 2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati
ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed
integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente
previsti dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1984, e'
consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai
sensi del medesimo articolo.
3. E' consentita la posa in opera di
rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purche' opportunamente
trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al
fuoco, secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).
4. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono
essere non combustibili.
3.3 - Compartimentazione.
1. Le strutture
sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la
propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate
le prescrizioni di seguito indicate.
2. Le aree di tipo C devono essere
suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di
superficie singola non superiore a 1.500 m2.
3. Le aree di tipo D devono
essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di
superficie singola non superiore a 1.000 m2.
4. Le aree di tipo E devono
essere suddivise in compartimenti antincendio per attivita' omogenee e,
qualora nel loro ambito siano previste attivita' soggette ai controlli
dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982,
queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti
nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.
5. I
compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle unita' speciali
quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie,
ecc.) ed E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa
aziendale), possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi
di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi
scoperti.
6. I compartimenti delle aree di tipo C, D (limitatamente alle
aree destinate a ricovero) ed E (limitatamente agli uffici amministrativi
fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori), possono comunicare con
altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali,
tramite porte aventi caratteristiche REI conformi a quanto previsto per
le strutture separanti al comma 1 del punto 3.1.
7. Le aree di tipo B
devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed
alle comunicazioni impartite al successivo punto 5.
3.4 - Limitazioni
alle destinazioni d'uso dei locali.
1. Nessun locale deve essere ubicato
oltre quota -10 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.
2. I locali
ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e comunque oltre il primo
piano interrato, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento
automatico e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali
protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.
3. I piani interrati non
devono essere destinati a degenza.
4. Le aree tecniche contenenti
laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia
possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate
mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.
5. I locali destinati ad apparecchiature ad alta energia non possono
essere ubicati in contiguita' ad aree di tipo D.
3.5 - Scale.
1. Tutte le
scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di
resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.
2. Le scale
a servizio di edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono
essere a prova di fumo; per tali aree si ritiene opportuno escludere il
ricorso a scale di sicurezza esterne in quanto non compatibili con il
particolare stato psico-fisico dei ricoverati.
3. I filtri a prova di
fumo a servizio di aree di tipo D, devono avere dimensioni tali da
consentire l'agevole movimentazione di letti o barelle in caso di
emergenza.
4. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono
immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo
sicuro all'esterno dell'edificio.
5. Le rampe delle scale devono essere
rettilinee, avere non meno di tre gradini e non piu' di quindici. I
gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti,
rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Ad
esclusione delle scale a servizio delle aree di tipo D, sono ammesse
rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo
almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30
cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
6. I
vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono
essere provvisti di aperture di aerazione in sommita' di superficie non
inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia
automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante
dispositivo posto in prossimita' dell'entrata alle scale, in posizione
segnalata.
3.6 - Ascensori e montacarichi.
1. Tutti gli ascensori ed i
montacarichi devono avere il vano corsa di tipo protetto, con
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al
punto 3.1.
2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di
incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 3.6.1.
3. Le
caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle
specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.
3.6.1 -
Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.
1. Gli edifici destinati
anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un
montalettighe utilizzabile in caso di incendio per le operazioni di
soccorso e di evacuazione da parte del personale appositamente incaricato
e dai Vigili del fuoco. Tale montalettighe deve possedere i seguenti
requisiti: immettere in luogo sicuro all'esterno, in corrispondenza del
piano di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto;
avere strutture del vano corsa e del locale macchinario di
caratteristiche REI 120;
immettere ai piani tramite filtro a prova di
fumo di resistenza al fuoco REI 120;
avere accesso al locale macchinario
direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, con strutture
di resistenza al fuoco non inferiori a REI 120;
avere doppia
alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;
essere predisposto
per il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di
sicurezza in caso di incendio; avere montanti dell'alimentazione
elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario protetti contro
l'azione del fuoco per un tempo almeno pari a 120 minuti primi;
essere
dotato di sistema citofonico tra cabina, locale macchinario, pianerottoli
e centro di gestione delle emergenze per l'utilizzo in caso di emergenza;
avere vano corsa e locale macchinario distinti da quelli di altri
elevatori.
4. - Misure per l'esodo in caso di emergenza.
4.1
-Affollamento.
1. Il massimo affollamento e' stabilito in:
a) aree di
tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;
b) aree di
tipo C: ambulatori e simili: 0,1 persone/m2;
sale di attesa: 0,4
persone/m2;
c) aree di tipo D: 3 persone per posto letto in strutture
ospedaliere;
2 persone per posto letto in strutture residenziali;
d) aree
di tipo E: uffici amministrativi: 0,1 persone/m2;
spazi per riunioni,
mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti
effettivamente previsti;
spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2.
4.2 - Capacita' di deflusso.
Ai fini del dimensionamento delle uscite, le
capacita' di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:
50
per piani con pavimento a quota compresa tra piu' o meno un metro
rispetto al piano di uscita dall'edificio;
37,5 per piani con pavimento a
quota compresa tra piu' o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita
dall'edificio;
33 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di
sotto di piu' o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.
4.3
- Esodo orizzontale progressivo.
1. Tutti i piani che contengono aree di
tipo D, devono essere progettati in modo da consentire l'esodo
orizzontale progressivo.
2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano
deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Ciascun compartimento
deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali
occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente
con la capienza piu' alta, considerando una superficie media di 0,70
m2/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m2/persona qualora
l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire con letti o
barelle.
4.4 - Sistemi di vie d'uscita
1. I compartimenti in cui
risultano suddivise le aree di cui al punto 3.3 devono essere provvisti
di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al
massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione
della capacita' di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro.
2. I
percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di
accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in
genere.
3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno
essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento
ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (supplemento ordinario
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996).
4.5 - Lunghezza delle
vie d'uscita al piano.
1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla
porta di ciascun locale nonche' da ogni punto dei locali ad uso comune,
non puo' essere superiore a:
40 m per raggiungere un'uscita su luogo
sicuro o su scala di sicurezza esterna;
30 m per raggiungere un'uscita su
scala protetta.
2. Nei piani destinati ad aree di tipo D, progettati in
modo da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile
raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un
compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso
adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m.
3. Sono
ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 15 m.
4.6 -
Caratteristiche delle vie d'uscita.
1. La larghezza utile delle vie
d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi
sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non
sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali
corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.
2.
L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non
inferiore a 2 m.
3. I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici
sdrucciolevoli.
4. E' vietato disporre specchi che possano trarre in
inganno sulla direzione dell'uscita.
5. Le porte che si aprono sulle vie
di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.
6. Le vie
di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possano
costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.
4.7 -
Larghezza delle vie di uscita.
1. La larghezza utile delle vie di uscita
deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli
(1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere
eseguita nel punto piu' stretto della luce.
2. Nelle aree di tipo D, la
profondita' dei pianerottoli delle scale, con cambi di direzione di 180o,
deve essere non inferiore a 2 m, misurata nella direzione dell'asse delle
rampe, per consentire la movimentazione di letti o barelle in caso di
emergenza.
4.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.
1. La larghezza
totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve
essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la
capacita' di deflusso del piano.
2. Per le strutture sanitarie che
occupano piu' di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie
d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve
essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani
consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
3. Le
eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della
larghezza delle uscite.
4.9 - Sistemi di apertura delle porte e di
eventuali infissi.
1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in
corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo
a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra
orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle
porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e
pianerottoli.
2. Qualora, per necessita' connesse a particolari patologie
dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle
uscite, e' consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo
ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali
casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del
particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso
di emergenza.
3. E' consentito installare porte d'ingresso di tipo
scorrevole con azionamento automatico, a condizione che siano predisposte
anche per l'apertura a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di
azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in
assenza di alimentazione elettrica. In prossimita' di tali porte, in
posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un
dispositivo di blocco nella posizione di apertura.
4. Le porte, comprese
quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondita' almeno
pari a quella delle porte stesse.
5. Qualora l'utilizzo di porte
resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate
lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei
filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficolta' alle
persone che devono utilizzare tali percorsi, e' consentito che le porte
stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi
elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di: attivazione
dell'impianto di rivelazione automatica di incendio; attivazione del
sistema di allarme incendio; mancanza di alimentazione elettrica;
intervento manuale su comando posto in prossimita' delle porte in
posizione segnalata.
6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente
dall'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere
l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, e'
consentito installare infissi purche' apribili automaticamente a seguito
dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte
resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono
essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto
in posizione segnalata, e non devono ridurre la sezione netta di
aerazione quando sono in posizione di apertura.
4.10 - Numero di uscite.
1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a
due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.
5. -
Aree ed impianti a rischio specifico.
5.1 - Generalita'.
1. Gli impianti
ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte e
devono essere intercettabili sia centralmente che localmente da posizioni
segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore
devono essere di tipo centralizzato.
2. Nei filtri a prova di fumo devono
prevedersi intercettazioni a comando manuale, ubicate in apposito quadro,
dei seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui: impianto
elettrico; impianto di distribuzione dei gas medicali; impianto di
condizionamento e ventilazione.
3. All'interno dei filtri devono essere
ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio
dei seguenti impianti dei compartimenti attigui: impianto elettrico;
impianto di distribuzione dei gas medicali; rete idrica antincendio;
impianto di rivelazione e allarme.
5.2 - Locali adibiti a depositi e
servizi generali.
5.2.1 - Locali adibiti a deposito di materiale
combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti.
1. E' consentito
destinare a deposito di materiali combustibili, per le esigenze
giornaliere dei reparti, locali di superficie limitata e comunque non
eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti
condizioni: carico di incendio non superiore a 30 kg/m2 di legna
standard; strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a
REI 30; porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 30,
munite di dispositivo di autochiusura; rilevatore di fumo collegato
all'impianto di allarme; un estintore portatile d'incendio avente carica
minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A 89B C,
posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di
accesso.
5.2.2 - Locali destinati a deposito di materiale combustibile
aventi superficie non superiore a 50 m2.
1. Possono essere ubicati anche
in aree di tipo C e D;
la comunicazione deve avvenire unicamente con
spazi riservati alla circolazione interna, ad esclusione dei percorsi
orizzontali protetti. Le strutture di separazione e le porte di accesso,
munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche
almeno REI 60.
2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2
di legna standard e deve essere installato un impianto automatico di
rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio puo'
essere elevato fino a 60 kg/m2 qualora il locale sia protetto da impianto
di spegnimento automatico.
3. La ventilazione naturale non deve essere
inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile
raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto,
e' ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi
ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreche'
sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di
quella richiesta. L'aerazione naturale puo' essere ottenuta anche tramite
camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere
compatibile con particolari esigenze di asetticita' dei locali, gli
stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e
di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno
6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.
4.
In prossimita' della porta di accesso al locale deve essere installato un
estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacita'
estinguente non inferiore a 34A 144B C.
5.2.3 - Locali destinati a
deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m2.
1.
Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con
esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e D.
2. L'accesso puo'
avvenire dall'esterno: da spazio scoperto; da intercapedine antincendi di
larghezza non inferiore a 0,90 m; oppure dall'interno, esclusivamente
dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei
percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.
3. I
locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15%
del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali
interrati, su intercapedine antincendi.
4. Le strutture di separazione
devono possedere caratteristiche almeno REI 90.
5. Deve essere installato
un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un impianto
idrico antincendio con idranti DN 45. Inoltre all'interno dei locali deve
essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica
minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B C.
6.
Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 30 kg/m2 di
legna standard o i 300 m2 di superficie, il deposito deve essere protetto
con impianto di spegnimento automatico.
7. L'aerazione naturale deve
essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.
5.2.4
- Depositi di sostanze infiammabili.
1. Devono essere ubicati al di fuori
del volume del fabbricato.
2. E' consentito detenere all'interno del
volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di
contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantita' strettamente
necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere
ubicati nelle infermerie di piano nonche' nei locali deposito dotati
della prescritta superficie di aerazione naturale.
5.2.5 - Locali adibiti
a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali
ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive,
lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.).
1. In relazione
all'oggettivo piu' elevato livello di rischio connesso con i locali
adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o
locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze radioattive,
lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.), si richiede che tali
locali siano posti ad adeguata distanza rispetto alle aree di tipo C e D.
I locali, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative di
prevenzione incendi, devono avere strutture di separazione e porte di
accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche
almeno REI 90.
2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora
superino i valori di carico d'incendio di 30 kg/m2, devono essere
protetti con impianto di spegnimento automatico.
3. Gli inceneritori
devono essere realizzati a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme
di sicurezza.
5.3 - Impianti di distribuzione dei gas.
5.3.1 -
Distribuzione dei gas combustibili.
1. Le condutture principali dei gas
combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In
alternativa, nel caso di gas con densita' relativa inferiore a 0,8, e'
ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati
in sommita'. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali
tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero di
reazione al fuoco, aerata alle due estremita' verso l'esterno e di
diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.
2.
All'interno delle strutture sanitarie non e' consentito impiegare ed
introdurre bombole di gas combustibili.
5.3.2 - Distribuzione dei gas
medicali.
1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle
strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati
rispondenti ai seguenti criteri:
a) allo scopo di evitare che un incendio
sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessita' di
interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte
dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della
rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri
compartimenti. Cio' e' realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria
disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti
contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da
un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione
primaria;
b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere
compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere
l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di
intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in
posizione accessibile e segnalata; idonei cartelli, inoltre, devono
indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito delle manovre di
intercettazione;
c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono
essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri
impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresi' opportunamente
protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili
surriscaldamenti. La distribuzione all'interno del compartimento deve
avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti.
Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante
separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento;
d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere
ventilati con aperture la cui posizione e' individuata in funzione della
densita' dei gas utilizzati; e) gli impianti di distribuzione dei gas
medicali devono essere realizzati e sottoposti ad interventi di controllo
e manutenzione nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica o, in assenza di
dette norme, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall'installatore. 5.4 - Impianti di condizionamento e ventilazione.
5.4.1 - Generalita'.
1. Gli impianti di condizionamento e/o di
ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali
impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) non alterare le caratteristiche delle
strutture di compartimentazione;
b) evitare il ricircolo dei prodotti
della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
c) non produrre, a
causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali
serviti;
d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
2. Tali obiettivi si considerano
raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti
punti.
5.4.2 - Impianti centralizzati.
1. Le unita' di trattamento
dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali
dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.
2. I gruppi
frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con
strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non
inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite
disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60
dotate di congegno di autochiusura.
3. L'aerazione nei locali dove sono
installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella
indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non
inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
4. Nei gruppi
frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non
infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano
soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno
dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle
centrali termiche alimentate a gas.
5. Le centrali frigorifere destinate
a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta
devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per
gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile
impiegato.
6. Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente
da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
5.4.3 -
Condotte aerotermiche.
1. Le condotte aerotermiche devono essere
realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e le tubazioni
flessibili di raccordo in materiale di classe 2.
2. Le condotte non
devono attraversare: luoghi sicuri, che non siano a cielo libero; vani
scala e vani ascensore; locali che presentino pericolo di incendio, di
esplosione e di scoppio.
3. Qualora, per tratti limitati, non fosse
possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere
separate con strutture REI di classe pari al compartimento interessato ed
intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.
4.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte
deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia
ostacolare le dilatazioni delle stesse.
5.4.4 - Dispositivi di controllo.
1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale,
situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori
in caso d'incendio.
2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di
sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che
comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle
serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato
nella centrale di controllo.
3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali
che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei
ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.
5.4.5 - Schemi
funzionali.
1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema
funzionale in cui risultino: gli attraversamenti di strutture resistenti
al fuoco; l'ubicazione delle serrande tagliafuoco; l'ubicazione delle
macchine; l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale; lo
schema di flusso dell'aria primaria e secondaria; la logica sequenziale
delle manovre e delle azioni previste in emergenza; l'ubicazione del
sistema antigelo.
5.4.6 - Impianti localizzati.
1. E' consentito il
condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, a condizione che il
fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. E' comunque
escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.
6 - Impianti
elettrici.
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in
conformita' alla legge n. 186 del 1 marzo 1968. In particolare, ai fini
della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
a) devono
possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e
possibilita' di intervento individuate nel piano della gestione delle
emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di
spegnimento;
b) non devono costituire causa primaria di incendio o di
esplosione;
c) non devono fornire alimento o via privilegiata di
propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura
deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli
locali;
d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
e) devono
disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e
riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
2. I
seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a)
illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione
incendi;
e) elevatori antincendio;
f) impianto di diffusione sonora.
3.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con
la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi
regolamenti di applicazione.
4. L'alimentazione di sicurezza deve essere
automatica ad interruzione breve (&60;0,5 sec) per gli impianti di
rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (&60;15
sec) per elevatori antincendio, impianti idrici antincendio ed impianto
di diffusione sonora.
5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve
essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro
12 ore.
6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo
necessario;
in ogni caso l'autonomia minima e' stabilita per ogni
impianto come segue:
a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;
b)
illuminazione di sicurezza: 2 ore;
c) elevatori antincendio: 2 ore; d)
impianti idrici antincendio: 2 ore; e) impianto di diffusione sonora: 2
ore.
7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un
livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal
piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.
8.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purche'
assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.
9. Il quadro elettrico
generale e quelli di piano devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
7 - Mezzi ed impianti di
estinzione degli incendi.
7.1 - Generalita'.
1. Le apparecchiature e gli
impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed
installati a regola d'arte ed in conformita' a quanto di seguito
indicato.
7.2 - Estintori.
1. Tutte le strutture sanitarie devono essere
dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo
approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso
di incendio; a tal fine e' consigliabile che gli estintori siano ubicati:
lungo le vie di esodo, in prossimita' degli accessi; in prossimita' di
aree a maggior pericolo.
2. Gli estintori devono essere ubicati in
posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che
una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m;
appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche
a distanza.
Gli estintori portatili devono essere installati in ragione
di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due
estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a
rischio specifico.
3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto
5.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e
capacita' estinguente non inferiore a 34A - 144B C. Gli estintori a
protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti
estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.
7.3 - Impianti di estinzione
incendi.
7.3.1 - Reti naspi e idranti.
7.3.2.1 - Generalita'.
1. Per
quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalita' di
installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le alimentazioni
idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni, si applicano le
norme UNI vigenti.
2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti si
applica quanto di seguito indicato.
7.3.2.2 - Tipologia degli impianti.
1. La tipologia delle reti idriche a naspi o idranti e' fissata dalla
seguente tabella in funzione del numero di posti letto:
|
Numero posti letto
|
Tipo di impianto
|
|
Fino a 100
|
Impianti costituiti da naspi DN 25
|
|
Oltre 100 fino a 300
|
Impianti costituiti da idranti DN 45
|
| Oltre 300
|
Impianti costituiti da idranti interni DN 45 ed |idranti
esterni DN 70
|
Per le strutture sanitarie articolate in diversi corpi di
fabbrica separati da spazi scoperti, la tipologia degli impianti puo'
essere correlata al numero dei posti letto del singolo corpo, purche' le
eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o
fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in corrispondenza
di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione
conformi al punto 3.1.
7.3.2.3 - Caratteristiche prestazionali e di
alimentazione.
1. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche
idrauliche minime:
a) per i naspi DN 25, una portata per ciascun naspo
non minore di 60 l/min ad una pressione residua di almeno 2 bar,
considerando simultaneamente operativi non meno di 4 naspi nella
posizione idraulicamente piu' sfavorevole;
b) per gli idranti DN 45, una
portata per ciascun idrante non minore di 120 l/min ad una pressione
residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente operativi non meno
di 3 idranti nella posizione idraulicamente piu' sfavorevole. In presenza
di piu' colonne montanti, l'impianto deve avere caratteristiche tali da
garantire per ogni montante le condizioni idrauliche di contemporaneita'
sopra indicate ed assicurare, per tali condizioni, il funzionamento
contemporaneo di almeno due colonne montanti;
c) per gli idranti esterni
DN 70, il funzionamento di almeno 4 idranti nella posizione
idraulicamente piu' sfavorevole, con una portata minima per ciascun
idrante di 300 l/min a 4 bar, senza contemporaneita' con gli idranti
interni.
2. L'autonomia degli impianti idrici antincendio non deve essere
inferiore a 60 minuti primi. 3. Per strutture sanitarie con oltre 100
posti letto l'alimentazione idrica degli impianti antincendio deve essere
di "tipo superiore" secondo le norme UNI vigenti.
7.3.3 -
Impianto di spegnimento automatico.
1. Oltre che nei casi previsti ai
punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento
automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 30
kg/m2 di legna standard.
2. Tali impianti, devono utilizzare agenti
estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da
proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere
realizzati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.
8.
- Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.
8.1 - Generalita'.
1.
Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte
le aree di: segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale
opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimita' delle
uscite; impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli
incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio
d'incendio.
8.2 - Caratteristiche.
1. L'impianto deve essere progettato e
realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.
2.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori
utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di
allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.
3.
L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di
allarme posti nell'attivita' entro:
a) un primo intervallo di tempo
dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o piu'
rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di
segnalazione di incendio;
b) un secondo intervallo di tempo
dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi
rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e
segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. I predetti
intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della
tipologia dell'attivita' e dei rischi in essa esistenti nonche' di quanto
previsto nel piano di emergenza.
4. Qualora previsto dalla presente
disposizione o nella progettazione dell'attivita', l'impianto di
rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o piu' delle
seguenti azioni: chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco,
normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio
da cui e' pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi
dispositivi di chiusura; disattivazione elettrica degli eventuali
impianti di ventilazione e/o condizionamento; chiusura di eventuali
serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti
di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui
proviene la segnalazione; eventuale trasmissione a distanza delle
segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo
interno di emergenza.
5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza,
in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far
capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i
corridoi.
8.3 - Sistemi di allarme.
1. Le strutture sanitarie devono
essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle
condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle
procedure di emergenza nonche' alle connesse operazioni di evacuazione. A
tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici,
opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli
occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.
2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad
altoparlanti.
3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono
essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
9 -
Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza, espressamente
finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre
1996). Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
10 -
Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
10.1 - Generalita'.
1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la
sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale del 10 marzo 1998 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998).
10.2 - Procedure da attuare
in caso di incendio.
1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i
criteri di cui al precedente punto 10.1, deve essere predisposto e tenuto
aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:
a) le
azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio
a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;
b)
le procedure per l'esodo degli occupanti.
10.3 - Centro di gestione delle
emergenze.
1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da
affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un
apposito centro di gestione delle emergenze.
2. Nelle strutture sanitarie
fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze puo'
eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche
idonee. Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di
gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale
costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto
dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per
ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio
antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In esso devono
essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi
nonche' di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto
altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.
3. All'interno
del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le
planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di
uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio
specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione
dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del
personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.
4. Il
centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale
responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili del fuoco, e deve
essere presidiato da personale all'uopo incaricato.
11 - Informazione e
formazione.
1. La formazione e l'informazione del personale deve essere
attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del
decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
12 - Istruzioni di
sicurezza.
12.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano.
1. In ciascun
piano della struttura sanitaria, in prossimita' degli accessi, lungo i
corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista,
precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico
in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che
riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale
e le uscite.
12.2 - Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso
degenti, utenti e visitatori.
1. In ciascun locale precise istruzioni,
esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso
di incendio.
2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una
planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la
posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle
uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni
ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.
Titolo III
STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO
OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO
13
- Definizioni e classificazioni
1. Si applica quanto previsto al titolo
I.
14 - Ubicazione.
1. Devono essere osservati i punti 2.1 e 2.2 del
titolo II.
15 - Caratteristiche costruttive.
15.1 - Resistenza al fuoco
delle strutture e dei sistemi di compartimentazione.
1. Le strutture e i
sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti
di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato:
piani
interrati: R/REI 90;
edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI
60;
edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 90.
2. Deve essere
osservato quanto stabilito al punto 3.1, commi 2, e 3.
15.2 - Reazione al
fuoco dei materiali.
1. I materiali installati devono essere conformi a
quanto specificato al punto 3.2.
2. E' consentito mantenere in uso mobili
imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti,
rispettivamente, alle lettere e) e g) del citato punto 3.2.
15.3 -
Compartimentazione.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.3.
15.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali.
1. Si applicano le
disposizioni di cui al punto 3.4, ad eccezione del comma 1.
15.5 - Scale.
1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con
caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al
punto 15.1.
2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi
superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono
essere a prova di fumo.
3. Le scale, sia protette che a prova di fumo,
devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti,
in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.
4. Sono ammesse scale di
sicurezza esterna in alternativa alle scale a prova di fumo.
5. Fermo
restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a
1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate
come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.
6. Sono ammesse rampe
non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno
ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm,
misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
7. I vani
scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere
provvisti di aperture di aerazione in sommita' di superficie non
inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia
automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante
dispositivo posto in prossimita' dell'entrata alle scale, in posizione
segnalata.
15.6 - Ascensori e montacarichi. 1.
Si applicano le
disposizioni di cui al punto 3.6;
le caratteristiche di resistenza al
fuoco devono essere conformi a quanto previsto al punto 15.1.
15.7 -
Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.
1. Gli edifici di altezza
antincendi superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D,
devono disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di
incendio rispondente ai requisiti previsti al punto 3.6.1.
15.8 -
Ammissibilita' di una sola scala.
1. Per gli edifici aventi altezza
antincendi fino a 12 metri e' ammessa la presenza di una sola scala,
almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza
non inferiore a 1,20 m, purche' raggiungibile con percorsi di esodo,
misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m,
incrementabili fino a 25 m alle seguenti condizioni: le pareti di
separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano
caratteristiche non inferiori a REI 30;
le porte dei locali aventi
accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e
siano dotate di dispositivo di autochiusura; le porte normalmente tenute
in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio
elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;
tutti i
materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco.
2. I
piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, per ciascun
piano, adducenti verso luogo sicuro dinamico.
16 - Misure per l'esodo di
emergenza.
16.1 - Affollamento.
1. Si applicano le disposizioni di cui al
punto 4.1.
16.2 - Capacita' di deflusso.
1. Si applicano le disposizioni
di cui al punto 4.2.
16.3 - Esodo orizzontale progressivo.
1. Si
applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.
16.4 - Sistemi di vie
d'uscita.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.
16.5 -
Lunghezza delle vie d'uscita al piano.
1. Si applicano le disposizioni di
cui al punto 4.5, commi 1 e 2.
2. Sono ammessi corridoi ciechi di
lunghezza superiore a 15 m e fino a 25 m a condizione che:
le pareti di
separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi abbiano
caratteristiche non inferiori a REI 30;
le porte dei locali aventi
accesso da tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30 e
siano dotate di dispositivo di autochiusura;
le porte normalmente tenute
in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio
elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;
tutti i
materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco.
16.6 -
Caratteristiche delle vie d'uscita.
1. Si applicano le disposizioni di
cui al punto 4.6.
16.7 - Larghezza delle vie d'uscita.
1. Fermo restando
la presenza di almeno una via di uscita conforme al punto 4.7, comma 1,
sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,90 m da
computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La
misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto
piu' stretto della luce.
16.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.
1.
Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.8.
16.9 - Sistemi di
apertura delle porte.
1. Si applicano le disposizioni di cui al punto
4.9.
16.10 - Numero di uscite. Si applicano le disposizioni di cui al
punto 4.10, fatto salvo il caso in cui e' ammessa la presenza di una sola
scala.
17 - Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione
della sicurezza ed altre disposizioni
1. Si applicano le disposizioni di
cui ai punti 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, del titolo II.
2. Nelle strutture sanitarie con meno di 300 posti
letto, in caso di difficolta' di accesso alle aree da parte dei mezzi di
soccorso, deve essere prevista l'installazione di almeno un idrante
esterno DN 70, ubicato in posizione segnalata.
3. Su specifica
autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente, e' consentito che la
distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite
di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle
seguenti prescrizioni:
a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole
all'interno dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica
trattazione nel documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo n.
626/1994. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere
affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed e' vietato
il caricamento delle bombole mediante travaso;
b) il riduttore e i
flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno
dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di
evitare cadute accidentali;
c) e' vietato depositare, anche in via
temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;
d) e' vietato
l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non
autorizzati all'assistenza.
Titolo IV
STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI
NUOVA COSTRUZIONE STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO
PRESTAZIONI A CICLO DIURNO IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O
RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE STRUTTURE ESISTENTI,
FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A
CICLO CONTINUATIVO
18.1 - Generalita'.
1. Le strutture di cui al presente
titolo possono essere ubicate in edifici ad uso civile, serviti anche da
scale ad uso promiscuo.
18.2 - Strutture di superficie fino a 500 m2.
1.
Devono essere osservate le seguenti prescrizioni: strutture portanti e
separanti almeno R/REI 30 per i piani fuori terra e almeno R/REI 60 per i
piani interrati; misure relative alle vie di uscita in grado di
assicurare il sicuro esodo degli occupanti e conformi almeno all'allegato
III del decreto ministeriale 10 marzo 1998. I locali ubicati ai piani
interrati devono disporre, in ogni caso, di almeno due vie di uscita
alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici; impianti realizzati
in conformita' alla normativa vigente; aree ed impianti a rischio
specifico conformi alle disposizioni di cui al punto 5 (ad eccezione del
punto 5.1, commi 2 e 3), del titolo II.
2. Devono inoltre essere
osservate le disposizioni di cui al titolo II, punti 7.2, 9, 10.1, 10.2,
11 e 12.
3. Nelle strutture fino a 25 posti letto che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, deve essere
installato un impianto di allarme elettrico a comando manuale con
dispositivi di segnalazione ottici ed acustici.
18.3 - Strutture di
superficie superiore a 500 m2.
1. Devono essere applicate le disposizioni
previste per le aree di tipo C di cui, rispettivamente:
al titolo II, per
le strutture di nuova costruzione e per quelle esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di
interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di
destinazione d'uso;
al titolo III per le strutture esistenti.
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