1) GENERALITA'.
            Sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 9 aprile 1982 è 
            stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'interno 
            16-2-1982 recante <<Modificazioni del Decreto 
            ministeriale 27-9-1965, concernente la determinazione 
            delle attività soggette alle visite di prevenzione 
            incendi>>.
            Le modificazioni apportate al precedente elenco delle 
            attività soggette al controllo dei Comandi Provinciali 
            dei Vigili del Fuoco si sono basate su una attenta 
            ed approfondita analisi dei rischi potenziali di incendio 
            tenendo conto dei dati statistici disponibili, delle 
            esperienze acquisite nell'attività di estinzione 
            e prevenzione incendi svolta dal 1965 ad oggi dal Corpo 
            Nazionale dei Vigili del Fuoco e della opportunità 
            di graduare gli adempimenti secondo i criteri emergenti 
            dalla anzidetta analisi.
            Nella elaborazione del nuovo elenco delle attività 
            da sottoporre a controllo si è ritenuto opportuno 
            introdurre gli aggiornamenti conseguenti lo sviluppo 
            tecnologico registrato negli ultimi vent'anni nonché 
            di proporre, in luogo di generiche indicazioni di attività 
            industriali e commerciali, indicazioni più precise 
            basate sulle caratteristiche dei prodotti trattati 
            e delle relative lavorazioni al fine di ridurre gli 
            inconvenienti e le incertezze verificatisi nel passato.
            Si è ritenuto anche di dover inserire direttamente 
            nell'elenco una serie di attività che, pur presentando 
            limitati rischi di incendio, sono da considerarsi pericolose 
            per le conseguenze che eventi, anche di limitata rilevanza, 
            possono avere a causa dell'affollamento delle persone 
            e della loro particolare destinazione.
            Per quanto riguarda poi la scelta della periodicità 
            dei controlli, sono stati seguiti i seguenti criteri:
            1) individuazione di quelle attività maggiormente 
            suscettibili di dare luogo a situazioni di rischio 
            di particolare rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
            2) responsabilizzazione dei gestori delle diverse attività, 
            per i quali è stato ribadito l'obbligo di richiedere 
            il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in 
            occasione di ogni modifica apportata agli ambienti 
            o agli impianti;
            3) individuazione di intervalli di tempo più 
            brevi per l'effettuazione delle visite, correlata alla 
            presumibile esigenza di più frequenti modifiche 
            delle situazioni ambientali o impiantistiche in relazione 
            alla più rapida evoluzione delle tecnologie 
            e della organizzazione del lavoro;
            4) mantenimento dei controlli, con intervalli di tempo 
            più distanziati, per le altre attività 
            che, pur presentando minori probabilità di modificazioni 
            e trasformazioni ambientali o impiantistiche, possono 
            costituire fonti di pericolo anche in relazione a variazioni 
            dell'assetto del territorio esterno.
            Le considerazioni di cui sopra e la valutazione dei 
            tempi necessari agli Enti e ai privati ed ai Comandi 
            Provinciali dei Vigili del Fuoco per i rispettivi adempimenti, 
            hanno portato alla scelta di due intervalli di tempo 
            da interporre fra successivi controlli: il primo di 
            tre ed il secondo di sei anni. Per un numero molto 
            limitato di attività, per le quali è 
            lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche 
            costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti 
            le modificazioni esterne, è stata prevista una 
            visita "una tantum", essendosi ritenuto superfluo 
            ogni successivo intervento.
            Considerate le motivazioni in forza delle quali è 
            stata stabilita la periodicità delle visite 
            per le diverse categorie di attività, e, fermo 
            restando l'obbligo dei responsabili di richiedere i 
            necessari controlli in occasione di modificazioni ai 
            locali o agli impianti, la scadenza dei Certificati 
            di Prevenzione Incendi già rilasciati e validi 
            alla data di emanazione del nuovo Decreto, dovrà 
            intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo 
            previsti.
            Per facilitare l'applicazione della norma relativa ai 
            nuovi termini di validità dei Certificati di 
            Prevenzione Incendi i Comandi dei Vigili del Fuoco 
            invieranno apposita comunicazione alle Autorità 
            locali competenti al rilascio delle licenze di esercizio 
            (Comuni, Camere di Commercio, ecc.) alla quale sarà 
            unito anche l'allegato <<B>> contenente 
            l'analisi comparativa fra l'elenco precedente e quello 
            recentemente emanato che consentirà di individuare 
            non solo le attività di nuovo inserimento o 
            quelle eliminate ma anche la corrispondenza tra le 
            voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente 
            immutate.
            I Comandi stessi tuttavia, a richiesta anche verbale 
            degli interessati, procederanno al rinnovo cartolario 
            dei Certificati medesimi.
            
            2) CRITERI APPLICATIVI TECNICI.
            Per una più facile consultazione dell'elenco 
            si è ritenuto anche opportuno suddividere le 
            attività in gruppi il più possibile omogenei 
            tra loro per settore merceologico o destinazione d'uso.
            Per numerose voci sono stati inseriti i limiti inferiori 
            per meglio definire il campo di applicabilità, 
            tenuto conto dei rischi ipotizzabili, eliminando anche 
            una serie di incertezze interpretative che hanno dato 
            luogo a confusione e disorientamento per gli operatori 
            e per gli organi di controllo, nonché ad un 
            sensibile contenzioso di carattere procedurale e amministrativo.
            Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come 
            parti integranti del proprio ciclo produttivo, più 
            attività che sarebbero singolarmente soggette 
            al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili 
            del Fuoco, dovrà essere rilasciato un unico 
            Certificato di Prevenzione Incendi relativo a tutto 
            il complesso e con scadenza triennale, il che costituisce 
            una innovazione sensibile rispetto alla prassi fino 
            ad ora adottata. Infatti, pur sussistendo, nell'ambito 
            di un unico complesso, differenti attività che 
            comportano variabili livelli di rischio e l'applicazione 
            di specifiche e differenti normative di sicurezza, 
            è ovvio che, per le interdipendenze derivanti 
            dalle singole attività, il problema della sicurezza 
            è da affrontarsi globalmente. Tale criterio 
            ha pertanto imposto l'esigenza che vi sia un unico 
            Certificato di Prevenzione Incendi che dovrà 
            contenere le indicazioni relative alle singole attività 
            per le quali, tra l'altro, devono applicarsi le specifiche 
            normative vigenti o gli appositi criteri di sicurezza.
            In tale Certificato dovranno essere inserite le limitazioni 
            e le condizioni di esercizio ritenute necessarie.
            Per le attività indicate al punto 91 <<Impianti 
            per la produzione di calore con potenzialità 
            superiore a 100.000 Cal/h>>, devono intendersi 
            quelli per il riscaldamento di ambienti, produzione 
            di acqua calda, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazione 
            e disinfezione, lavaggio biancheria e simili, distruzione 
            rifiuti, forni, ecc.
            Nelle zone sottoposte ai controlli previsti dalla legge 
            13-7-1966, n.615, per gli impianti di potenzialità 
            compresa tra le 30.000 e le 100.000 Cal/h, dovranno 
            essere effettuati gli adempimenti previsti dalla legge 
            615 stessa, senza rilasciare il Certificato di Prevenzione 
            Incendi, che viene sostituito da una comunicazione 
            contenente indicazioni sulla conformità o meno 
            alle norme vigenti.
            Per complessi edilizi ad uso civile attività 
            distintamente indicate nel nuovo Decreto possono, in 
            via generale, considerarsi due casi:
            a) complesso edilizio ad unica gestione nel quale coesistono 
            più attività soggette ai controlli di 
            prevenzione incendi e che sono a servizio esclusivo 
            del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali 
            includenti impianti di produzione di calore, depositi, 
            lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse, 
            sale di riunione, centrali termiche, locali di spettacolo 
            e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento, 
            ecc.).
            In tale caso, anche a norma dell'art.2 della legge 966/1965 
            dovrà essere rilasciato un unico Certificato 
            di Prevenzione Incendi relativo a tutto il complesso, 
            con la scadenza prevista nel Decreto, e che dovrà 
            contenere le indicazioni relative alle singole attività 
            in analogia a quanto già indicato per gli stabilimenti 
            ed impianti industriali;
            b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non 
            unica nel quale coesistono più attività 
            soggette ai controlli di prevenzione incendi e che 
            non sono a servizio del complesso edilizio stesso (ad 
            esempio attività commerciali, locali di trattenimento 
            o spettacolo, scuole, ecc.).
            In tale caso dovrà essere rilasciato a ciascuna 
            gestione dell'attività un Certificato di Prevenzione 
            Incendi con le relative scadenze previste nel Decreto.
            Al punto 94 del Decreto sono indicati gli <<Edifici 
            destinati a civile abitazione con altezza in gronda 
            superiore a 24 metri>>. La ragione della visita 
            "una tantum" risiede nel fatto che l'esigenza 
            che comporta il rilascio del Certificato di Prevenzione 
            Incendi "una tantum" è rivolta principalmente 
            alla situazione strutturale del complesso edilizio 
            in relazione alle previste destinazioni.
            Tuttavia, per tener conto della ipotesi di gestioni 
            separate di attività inserite nel complesso 
            abitativo, nonché dell'esigenza di controllare 
            la rispondenza degli impianti, nel tempo, alle norme 
            di sicurezza, come prescritto per tutti gli edifici 
            anche se di altezza inferiore ai 24 metri, le attività 
            di per sé stesse soggette ai controlli devono 
            avere ciascuna un proprio Certificato di Prevenzione 
            Incendi con la validità corrispondente.
            In base a ciò, al completamento della realizzazione 
            del complesso edilizio o della sua ristrutturazione 
            a seguito di modifiche sostanziali, verranno effettuate 
            la visita per il rilascio del Certificato di Prevenzione 
            Incendi "una tantum" per il fabbricato di 
            civile abitazione, nonché le visite per le altre 
            attività soggette ed inserite nel complesso 
            edilizio (produzione calore, autorimesse, ecc.) rilasciando 
            a queste ultime appositi e separati Certificati di 
            Prevenzione Incendi.
            Al punto 95 del Decreto sono indicati i <<Vani 
            di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi 
            corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, 
            installati in edifici civili aventi altezza in gronda 
            maggiore di 24 metri e quelli in edifici industriali 
            di cui all'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 
            29-3-1963, n.1497>>.
            Per tali attività, in luogo della comunicazione 
            contenente indicazioni sulla conformità o meno 
            ai criteri di sicurezza vigenti - secondo la prassi 
            attuale - dovrà essere rilasciato un Certificato 
            di Prevenzione Incendi con validità "una 
            tantum", se i criteri stessi risultano osservati.
            Ai fini delle presenti disposizioni per altezza in gronda 
            si intende l'altezza massima misurata dal piano esterno 
            accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco 
            all'intradosso del soffitto del più elevato 
            locale abitabile.
            Nei casi di attività, per legge soggette anche 
            a controlli di organi collegiali, i Comandi possono 
            effettuare le visite di loro competenza in occasione 
            di tali visite collegiali.
            
            Si omettono gli allegati perché già riportati 
            nel Decreto ministeriale 16-2-1982.