1) GENERALITA'.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 9 aprile 1982 è
stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'interno
16-2-1982 recante <<Modificazioni del Decreto
ministeriale 27-9-1965, concernente la determinazione
delle attività soggette alle visite di prevenzione
incendi>>.
Le modificazioni apportate al precedente elenco delle
attività soggette al controllo dei Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco si sono basate su una attenta
ed approfondita analisi dei rischi potenziali di incendio
tenendo conto dei dati statistici disponibili, delle
esperienze acquisite nell'attività di estinzione
e prevenzione incendi svolta dal 1965 ad oggi dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e della opportunità
di graduare gli adempimenti secondo i criteri emergenti
dalla anzidetta analisi.
Nella elaborazione del nuovo elenco delle attività
da sottoporre a controllo si è ritenuto opportuno
introdurre gli aggiornamenti conseguenti lo sviluppo
tecnologico registrato negli ultimi vent'anni nonché
di proporre, in luogo di generiche indicazioni di attività
industriali e commerciali, indicazioni più precise
basate sulle caratteristiche dei prodotti trattati
e delle relative lavorazioni al fine di ridurre gli
inconvenienti e le incertezze verificatisi nel passato.
Si è ritenuto anche di dover inserire direttamente
nell'elenco una serie di attività che, pur presentando
limitati rischi di incendio, sono da considerarsi pericolose
per le conseguenze che eventi, anche di limitata rilevanza,
possono avere a causa dell'affollamento delle persone
e della loro particolare destinazione.
Per quanto riguarda poi la scelta della periodicità
dei controlli, sono stati seguiti i seguenti criteri:
1) individuazione di quelle attività maggiormente
suscettibili di dare luogo a situazioni di rischio
di particolare rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
2) responsabilizzazione dei gestori delle diverse attività,
per i quali è stato ribadito l'obbligo di richiedere
il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in
occasione di ogni modifica apportata agli ambienti
o agli impianti;
3) individuazione di intervalli di tempo più
brevi per l'effettuazione delle visite, correlata alla
presumibile esigenza di più frequenti modifiche
delle situazioni ambientali o impiantistiche in relazione
alla più rapida evoluzione delle tecnologie
e della organizzazione del lavoro;
4) mantenimento dei controlli, con intervalli di tempo
più distanziati, per le altre attività
che, pur presentando minori probabilità di modificazioni
e trasformazioni ambientali o impiantistiche, possono
costituire fonti di pericolo anche in relazione a variazioni
dell'assetto del territorio esterno.
Le considerazioni di cui sopra e la valutazione dei
tempi necessari agli Enti e ai privati ed ai Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco per i rispettivi adempimenti,
hanno portato alla scelta di due intervalli di tempo
da interporre fra successivi controlli: il primo di
tre ed il secondo di sei anni. Per un numero molto
limitato di attività, per le quali è
lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche
costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti
le modificazioni esterne, è stata prevista una
visita "una tantum", essendosi ritenuto superfluo
ogni successivo intervento.
Considerate le motivazioni in forza delle quali è
stata stabilita la periodicità delle visite
per le diverse categorie di attività, e, fermo
restando l'obbligo dei responsabili di richiedere i
necessari controlli in occasione di modificazioni ai
locali o agli impianti, la scadenza dei Certificati
di Prevenzione Incendi già rilasciati e validi
alla data di emanazione del nuovo Decreto, dovrà
intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo
previsti.
Per facilitare l'applicazione della norma relativa ai
nuovi termini di validità dei Certificati di
Prevenzione Incendi i Comandi dei Vigili del Fuoco
invieranno apposita comunicazione alle Autorità
locali competenti al rilascio delle licenze di esercizio
(Comuni, Camere di Commercio, ecc.) alla quale sarà
unito anche l'allegato <<B>> contenente
l'analisi comparativa fra l'elenco precedente e quello
recentemente emanato che consentirà di individuare
non solo le attività di nuovo inserimento o
quelle eliminate ma anche la corrispondenza tra le
voci che, pur modificate formalmente, restano sostanzialmente
immutate.
I Comandi stessi tuttavia, a richiesta anche verbale
degli interessati, procederanno al rinnovo cartolario
dei Certificati medesimi.
2) CRITERI APPLICATIVI TECNICI.
Per una più facile consultazione dell'elenco
si è ritenuto anche opportuno suddividere le
attività in gruppi il più possibile omogenei
tra loro per settore merceologico o destinazione d'uso.
Per numerose voci sono stati inseriti i limiti inferiori
per meglio definire il campo di applicabilità,
tenuto conto dei rischi ipotizzabili, eliminando anche
una serie di incertezze interpretative che hanno dato
luogo a confusione e disorientamento per gli operatori
e per gli organi di controllo, nonché ad un
sensibile contenzioso di carattere procedurale e amministrativo.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come
parti integranti del proprio ciclo produttivo, più
attività che sarebbero singolarmente soggette
al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili
del Fuoco, dovrà essere rilasciato un unico
Certificato di Prevenzione Incendi relativo a tutto
il complesso e con scadenza triennale, il che costituisce
una innovazione sensibile rispetto alla prassi fino
ad ora adottata. Infatti, pur sussistendo, nell'ambito
di un unico complesso, differenti attività che
comportano variabili livelli di rischio e l'applicazione
di specifiche e differenti normative di sicurezza,
è ovvio che, per le interdipendenze derivanti
dalle singole attività, il problema della sicurezza
è da affrontarsi globalmente. Tale criterio
ha pertanto imposto l'esigenza che vi sia un unico
Certificato di Prevenzione Incendi che dovrà
contenere le indicazioni relative alle singole attività
per le quali, tra l'altro, devono applicarsi le specifiche
normative vigenti o gli appositi criteri di sicurezza.
In tale Certificato dovranno essere inserite le limitazioni
e le condizioni di esercizio ritenute necessarie.
Per le attività indicate al punto 91 <<Impianti
per la produzione di calore con potenzialità
superiore a 100.000 Cal/h>>, devono intendersi
quelli per il riscaldamento di ambienti, produzione
di acqua calda, cucine e lavaggio stoviglie, sterilizzazione
e disinfezione, lavaggio biancheria e simili, distruzione
rifiuti, forni, ecc.
Nelle zone sottoposte ai controlli previsti dalla legge
13-7-1966, n.615, per gli impianti di potenzialità
compresa tra le 30.000 e le 100.000 Cal/h, dovranno
essere effettuati gli adempimenti previsti dalla legge
615 stessa, senza rilasciare il Certificato di Prevenzione
Incendi, che viene sostituito da una comunicazione
contenente indicazioni sulla conformità o meno
alle norme vigenti.
Per complessi edilizi ad uso civile attività
distintamente indicate nel nuovo Decreto possono, in
via generale, considerarsi due casi:
a) complesso edilizio ad unica gestione nel quale coesistono
più attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi e che sono a servizio esclusivo
del complesso edilizio stesso (ad esempio ospedali
includenti impianti di produzione di calore, depositi,
lavanderie, ecc.; alberghi includenti autorimesse,
sale di riunione, centrali termiche, locali di spettacolo
e trattenimento includenti centrali termiche, di condizionamento,
ecc.).
In tale caso, anche a norma dell'art.2 della legge 966/1965
dovrà essere rilasciato un unico Certificato
di Prevenzione Incendi relativo a tutto il complesso,
con la scadenza prevista nel Decreto, e che dovrà
contenere le indicazioni relative alle singole attività
in analogia a quanto già indicato per gli stabilimenti
ed impianti industriali;
b) complesso edilizio polifunzionale a gestione non
unica nel quale coesistono più attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi e che
non sono a servizio del complesso edilizio stesso (ad
esempio attività commerciali, locali di trattenimento
o spettacolo, scuole, ecc.).
In tale caso dovrà essere rilasciato a ciascuna
gestione dell'attività un Certificato di Prevenzione
Incendi con le relative scadenze previste nel Decreto.
Al punto 94 del Decreto sono indicati gli <<Edifici
destinati a civile abitazione con altezza in gronda
superiore a 24 metri>>. La ragione della visita
"una tantum" risiede nel fatto che l'esigenza
che comporta il rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi "una tantum" è rivolta principalmente
alla situazione strutturale del complesso edilizio
in relazione alle previste destinazioni.
Tuttavia, per tener conto della ipotesi di gestioni
separate di attività inserite nel complesso
abitativo, nonché dell'esigenza di controllare
la rispondenza degli impianti, nel tempo, alle norme
di sicurezza, come prescritto per tutti gli edifici
anche se di altezza inferiore ai 24 metri, le attività
di per sé stesse soggette ai controlli devono
avere ciascuna un proprio Certificato di Prevenzione
Incendi con la validità corrispondente.
In base a ciò, al completamento della realizzazione
del complesso edilizio o della sua ristrutturazione
a seguito di modifiche sostanziali, verranno effettuate
la visita per il rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi "una tantum" per il fabbricato di
civile abitazione, nonché le visite per le altre
attività soggette ed inserite nel complesso
edilizio (produzione calore, autorimesse, ecc.) rilasciando
a queste ultime appositi e separati Certificati di
Prevenzione Incendi.
Al punto 95 del Decreto sono indicati i <<Vani
di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi
corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri,
installati in edifici civili aventi altezza in gronda
maggiore di 24 metri e quelli in edifici industriali
di cui all'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica
29-3-1963, n.1497>>.
Per tali attività, in luogo della comunicazione
contenente indicazioni sulla conformità o meno
ai criteri di sicurezza vigenti - secondo la prassi
attuale - dovrà essere rilasciato un Certificato
di Prevenzione Incendi con validità "una
tantum", se i criteri stessi risultano osservati.
Ai fini delle presenti disposizioni per altezza in gronda
si intende l'altezza massima misurata dal piano esterno
accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco
all'intradosso del soffitto del più elevato
locale abitabile.
Nei casi di attività, per legge soggette anche
a controlli di organi collegiali, i Comandi possono
effettuare le visite di loro competenza in occasione
di tali visite collegiali.
Si omettono gli allegati perché già riportati
nel Decreto ministeriale 16-2-1982.