Il DPR 162 del 30 Aprile 1999 e s.m.i. definito il “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” si occupa di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’ascensore. Da un lato, riporta i requisiti essenziali di sicurezza e le modalità di valutazione della conformità del prodotto prima che esso possa essere commercializzato. Dall’altro, prescrive e regola le attività di manutenzione e di verifica periodica che assicurano la corretta conservazione della funzionalità dell’impianto.
Destinatari dell'obbligo
Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario e l’installatore dell’ascensore devono sottoporre i loro prodotti ad una valutazione della conformità.
Il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante (ad esempio l’amministratore di condominio) sono tenuti a sottoporre l’ascensore alla verifica periodica ogni due anni e, in taluni casi, a sottoporlo a verifica straordinaria.
Svi Certificazioni srl è Organismo Notificato n. 1691 ai sensi del D.PR 162/99 e s.m.i. per le valutazioni di conformità di cui all’allegato V o VIII della direttiva 2014/33/UE riguardanti i collaudi, come organismo di ispezione “di tipo A” accreditato per le verifiche periodiche sugli ascensori e per attività di certificazione degli impianti ascensore ai fini dell’accordo preventivo per gli spazi di rifugio ridotti in testata e/o fossa..
Periodicità delle verifiche
Le verifiche periodiche per la sicurezza degli ascensori devono essere effettuate ogni due anni.
Il DPR 162/99 stabilisce inoltre l’obbligo di effettuare una verifica straordinaria a fronte di modifiche all’impianto non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione,
ad esempio cambiamento della velocità, della portata, della corsa, del tipo di azionamento, la sostituzione del macchinario, del quadro elettrico, delle porte di piano e di altri componenti principali.
Altri motivi di verifica straordinaria sono: quando la comunicazione di messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento al comune è effettuata oltre
il termine di sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto in presenza di esito negativo di precedente verifica periodica o di incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio.